Con il Decreto collegato alla Finanziaria 2020 è stato ridotto il limite per il trasferimento di denaro contante.
E bene ricordare, che l’articolo 49 del Dlgs n. 231/2007, modificato dal Dlgs n.90/2017, vieta il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, se il valore oggetto di trasferimento risulta complessivamente pari o superiore a 3.000 euro (ridotto a euro 2.000 per gli anni 2020 e 2021 e a euro 1.000 dal 2022 ad opera del Decreto collegato alla Finanziaria 2020 in corso di approvazione).
Oltre al soggetto che effettua il pagamento in contanti oltre la soglia limite, sarà “complice” nella violazione, anche colui che riceve tale pagamento, poiché, con il proprio comportamento, contribuisce ad eludere la prescrizione di legge.
Per le violazioni di tale divieto l’apposito Decreto antiriciclaggio stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 e fino a 50.000 euro.
Affinché si realizzi la violazione è necessario che il trasferimento del denaro intercorra tra “SOGGETTI DIVERSI” ossia entità giuridiche distinte, soggetti costituenti distinti centri di interesse, come ad esempio: trasferimenti tra due società, tra un socio e la società, tra legale rappresentante e socio, tra due società aventi lo stesso amministratore, tra ditta individuale e società anche se titolare e legale legale rappresentante coincidono ….
Sul punto è intervenuto anche il Mef specificando che i “…. prelevamenti e versamenti non costituiscono operazioni di trasferimento ….”, e che pertanto sono liberi; in pratica prelevare e versare in contante dal proprio c/c non configura un trasferimento tra “soggetti diversi” passibile di sanzione.
Per gli esercenti attività di commercio al minuto e simili e gli agenti di viaggio il limite al contante dal 2019 è elevato da euro 10.000 a euro 15 mila, MA tale limite opera solo per i trasferimenti aventi ad oggetto l’acquisto di beni e prestazioni di servizi legati al turismo ed effettuati da soggetti extracomunitari che abbiano residenza fuori dal territorio italiano (maggiori dettagli nella circolare Seac 77/2019 qui allegata).
Per completezza d’argomento, ricordiamo anche i seguenti ulteriori “STOP AL CONTANTE”, già illustrati con precedenti mail:
- dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro / committenti hanno l’obbligo di corrispondere la retribuzione relativa ad ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all’art.2094 indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento (compresi contratti di co.co.co / compensi ai membri degli organi amministrativi), nonché ogni anticipo di essa, esclusivamente tramite specifici strumenti di pagamento tracciati (come elencati a pag.2 della circolare Seac 266 qui allegata); l’obbligo interessa esclusivamente le somme erogate a titolo di retribuzione ed eventuali indennità di trasferta; escluse dall’obbligo le spese sostenute dal lavoratore nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione (es.: anticipi e/o rimborsi di spese di viaggio, vitto, alloggio); violare tale obbligo comporta l’applicazione, da parte dell’Ispettorato del Lavoro, della sanzione da euro 1.000 a euro 5.000; inoltre, in caso di pagamento in contanti per un importo stipendiale mensile complessivamente pari o superiore a euro 3.000, saranno applicabili anche le sanzioni in materia di antiriciclaggio (da euro 3.000 a euro 50.000);
- sempre in tema di pagamenti tracciati e sempre dal 1° luglio 2018, ai fini della detrazione dell’IVA / deduzione del costo, anche gli acquisti di carburante devono essere effettuati tramite strumenti “tracciabili”.