La STP è stata introdotta dalla finanziaria 2012 (L. 183/2012).
E’ stato pubblicato a febbraio 2013 ed entrerà in vigore il 21/4/13 il regolamento che disciplina le attività professionali in forma societaria.
Attenzione: questo regolamento non si applica alle associazioni professionali e alle società tra professionisti costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della finanziaria 2012 (società di ingegneria, società tra avvocati, associazioni professionali).
Nonostante il regolamento i dubbi da chiarire sono ancora molti. Di seguito un riepilogo del regolamento con le questioni ancora aperte.
FORMA
La STP può essere costituita secondo i modelli societari del codice civile tra cui società semplice, snc, sas, srl, spa e cooperative.
SOCI
I soci possono essere sia professionisti che non professionisti (soci di capitale).
I soci professionisti devono però rappresentare la maggioranza del capitale sociale (almeno 2/3) e sono loro a dover svolgere l’incarico professionale.
I soci di capitale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’albo professionale a cui la società è iscritta.
OGGETTO
Esercizio di una o più attività professionali per le quali sia obbligatoria l’iscrizione in albi o elenchi regolamentati. Non è ammesso lo svolgimento di pubbliche funzioni (es. notai). Possibili anche società multidisciplinari, per lo svolgimento di più attività professionali.
ISCRIZIONE ALBO E REGISTRO IMPRESE
La STP è iscritta:
*in una sezione speciale del registro imprese della CCIAA;
*in una sezione speciale dei registri tenuti dall’ordine o collegio di appartenenza dei soci professionisti; per le società multidisciplinari si fa riferimento all’attività prevalente.
INCOMPATIBILITA’
Ciascun socio non può partecipare a più di una STP o società multidisciplinare.
TRASPARENZA E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
La STP deve fornire al cliente le seguenti informazioni:
*possibilità che l’incarico dato alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti
*diritto del cliente di chiedere che l’esecuzione dell’incarico sia svolta dal professionista da lui scelto
*esistenza del conflitto di interesse tra cliente e società determinata dalla presenza di soci di capitale
La prova dell’adempimento degli obblighi di informazione deve risultare da atto scritto.
Il socio professionista per lo svolgimento dell’incarico può avvalersi di sostituti ed ausiliari i cui nominativi devono essere comunicati al cliente (non è obbligatoria la forma scritta).
RESPONSABILITA’
Il professionista socio di una STP continua ad essere soggetto alle regole deontologiche dell’ordine al quale è iscritto.
La società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell’ordine al quale è iscritta.
Se la violazione deontologica commessa dal singolo socio è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.
DUBBI DA CHIARIRE
1) Albo/ordine di appartenenza per società multidisciplinari: è quello dell’attività prevalente ma non è chiaro cosa succeda se non c’è attività principale o se questa cambia nel tempo;
2) Divieto di partecipare a più società: non è chiaro se riguardi solo i soci professionisti o anche i soci di capitale;
3) Copertura previdenziale: si considera il soggetto collettivo o il singolo professionista che deve versare il contributo soggettivo alla cassa di appartenenza?
4) Trattamento fiscale: il reddito prodotto dalla STP è un reddito di impresa o di lavoro autonomo? Per la determinazione dello stesso si applica quindi il principio di competenza o di cassa?