La Guardia di Finanza di Bergamo ha eseguito uno dei primi più importanti sequestri di valuta a livello nazionale in applicazione delle maggiori misure restrittive emanate dal Governo Monti con il Decreto Legge 16/2012, cosiddetto “Decreto Semplificazioni Fiscali”, entrato in vigore lo scorso 2 marzo. Infatti, ad un cittadino libanese di 46 anni proveniente da Berlino ed in arrivo allo scalo bergamasco, i finanzieri, in collaborazione con la locale dogana, hanno sequestrato 100.000 euro mentre tentava di introdurre illecitamente nello Stato la somma di 210.000 euro in contanti, violando così le disposizioni che limitano tale tipo di trasferimento a 10.000 euro.
L’uomo ha tentato di eludere i controlli dei finanzieri occultando sulla persona e nel bagaglio a seguito il denaro con grossi tagli di banconote (da 500 e 200 euro) allo scopo di limitarne il “volume”. I 100.000 euro sono stati immediatamente sequestrati in quanto il D.L. 16/2012, modificando la precedente normativa, consente di sequestrare il 50% della somma superiore di 10.000 euro alla soglia consentita. Il denaro sequestrato è a “garanzia” della sanzione che dovrà essere irrogata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze entro 180 giorni e che sarà di un importo dal 30% al 50% del denaro che si è tentato di introdurre illecitamente nello Stato.
Inoltre, il libanese non ha potuto definire l’illecito in via amministrativa per le disposizioni più limitative sempre introdotte dalla nuova normativa. Infatti, mentre sino allo scorso 1° marzo per le somme fino a 250.000 euro introdotte o esportate illecitamente era possibile la definizione immediata attraverso il pagamento di un importo pari al solo 5%, con la nuova norma tale definizione oblativa è consentita solo quando l’importo che si tenta di introdurre/importare non sia superiore ai 40.000 euro (con un notevole abbassamento della soglia) attraverso il pagamento di un importo del 15% (l’importo è ridotto al 5% se la somma trasferita in eccesso non supera i 10.000 euro).
La Relazione illustrativa al D.L. n. 16/2012 ha precisato che la nuova norma si è resa necessaria in quanto l’esame delle risultanze operative derivanti dall’attività svolta dalla Guardia di Finanza hanno portato a ritenere che il previgente quadro sanzionatorio non fosse realmente dissuasivo ed efficace come ipotizzato dal Regolamento comunitario n. 1889/2005. In particolare, l’istituto dell’oblazione così come previsto dalla disposizione previgente, consentiva al trasgressore di assumersi un rischio fin troppo “accettabile” e conveniente, soprattutto in relazione all’effettiva possibilità di essere sottoposto a controllo ed essere scoperto privo della prescritta dichiarazione.
Sono tuttora in corso le indagini delle Fiamme Gialle sul territorio allo scopo di individuare “il reale” destinatario del denaro atteso che probabilmente il libanese ha svolto un ruolo di mero “corriere”.