La riforma del mercato del lavoro introduce le seguenti novità a partire dal 1° gennaio 2013: congedo di paternità, ASpI e aumenti contributivi, aumento aliquote gestione separata, aumento numero massimo di apprendisti e loro stabilizzazione, base di computo disabili, estensione CIGS, Voucher, agevolazioni assunzioni over 50 e donne.
Congedo di paternità obbligatorio
In via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015, il padre lavoratore dipendente deve astenersi dal lavoro per il periodo di 1 giorno entro 5 mesi dalla nascita del figlio.
Entro il medesimo termine, il padre lavoratore dipendente può astenersi dal lavoro per ulteriori 2 giorni in sostituzione della madre in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Trattamento economico:
– per il giorno obbligatorio è riconosciuta una indennità pari al 100% della retribuzione;
– per il periodo di 2 giorni in sostituzione della madre è riconosciuta una indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.
Per usufruire del congedo il padre lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta i giorni prescelti al datore di lavoro con almeno 15 giorni di preavviso.
Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI)
La riforma del mercato di lavoro ha previsto l’introduzione della nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego che sostituirà, a decorrere dal 1 gennaio 2013, le precedenti forme di sostegno al reddito erogate dall’INPS.
Prevede l’erogazione di una indennità a favore dei lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, compresi gli apprendisti, e a pieno regime sostituirà:
– l’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria;
– l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
– l’indennità di disoccupazione speciale edile;
– e, in modo graduale, l’indennità di mobilità.
L’ASpI sarà pienamente a regime a partire dal 1 gennaio 2017.
Contributi per il finanziamento dell’ASpI
- La riforma prevede che al finanziamento delle tutele assicurative ASpI, a decorrere dal 1 gennaio 2013, concorra il contributo integrativo per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.Il contributo di disoccupazione, fissato nella misura del 1,31%, è esteso a tutti i datori di lavoro soggetti all’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di ASpI.Preme rilevare che tale contributo è dovuto anche con riferimento ai lavoratori apprendisti artigiani e non artigiani, anche per i datori di lavoro che occupano meno di 9 dipendenti.
- Con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, viene introdotto un contributo addizionale pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.Tale contributo, totalmente a carico del datore di lavoro, si applica con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere da gennaio 2013.
Il contributo addizionale è escluso per i lavoratori a termine assunti:
– in sostituzione di lavoratori assenti;
– per attività stagionali contemplate nell’elenco di cui al DPR n.1525/1963 (all.1) e per quelle previste dai CCNL.
A parziale ristoro dell’introduzione della contribuzione aggiuntiva, in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato è previsto un “premio di stabilizzazione” a favore del datore di lavoro.
Infatti il suddetto contributo addizionale è restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, nei limiti delle ultime 6 mensilità.
In caso di interruzione del contratto non si effettua tale restituzione che, invece, spetta anche in caso di assunzione a tempo indeterminato entro il termine di 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In quest’ultima ipotesi la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.
- Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’articolo 2, comma 31 della Legge di Riforma introduce, a finanziamento dell’ASPI, un “contributo di licenziamento”.Tale ulteriore contribuzione, a carico del datore di lavoro, è previsto sia versata al momento della cessazione del rapporto a tempo indeterminato, nello specifico si applicherà alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2013, per cause diverse dalle dimissioni. La misura è pari:
• al 50% dell’indennità iniziale ASPI (mensile);
• per ogni 12 mensilità di anzianità aziendale nell’ultimo triennio.
Il contributo è dovuto anche nei casi di interruzione di rapporti di apprendistato (per cause diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore), compresa l’eventualità del recesso al termine del periodo formativo.
Diversamente il contributo di licenziamento non è dovuto, fino al 31 dicembre 2016, nei casi in cui il datore di lavoro sia tenuto a versare il contributo d’ingresso alla mobilità di cui all’articolo 5, comma 4, Legge n. 223/1991.
Aliquote Gestione Separata
E’ previsto l’incremento dell’aliquota contributiva IVS da versare alla Gestione separata nelle seguenti misure:
• per i pensionati e gli assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie si passa da un’aliquota pari al 20% per l’anno 2013 ad un’aliquota del 24% nel 2016.
• per i non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie si passa da un’aliquota pari al 28% per l’anno 2014 ad un’aliquota del 33% nell’anno 2018.
Numero massimo di apprendisti e loro stabilizzazione
Fatte salve le disposizioni speciali stabilite per le imprese artigiane, attualmente ogni datore di lavoro può assumere un numero di apprendisti in rapporto 1 a 1 rispetto al numero dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio.
Tale disposizione rimane valida:
– per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità;
– fino al 31/12/2012 per i datori di lavoro (non artigiani) che occupano da 10 dipendenti in su.
A decorrere dal 1 gennaio 2013 la riforma del lavoro prevede che il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o tramite le agenzie di somministrazione, non può superare il rapporto 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio.
Rimane invariata la disposizione in base alla quale nell’ipotesi in cui non vi fossero lavoratori qualificati, o ve ne fossero meno di tre, il datore di lavoro può comunque assumere fino a tre apprendisti.
Stabilizzazione dei contratti di apprendistato
La Riforma del Lavoro introduce l’obbligo per il datore di lavoro che assume apprendisti di rispettare una percentuale di conferma (stabilizzazione). Tale obbligo è valido esclusivamente per i datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori pari o superiore a dieci unità.
In sede di nuova assunzione di apprendisti i datori di lavoro sono tenuti a:
- verificare di avere confermato il rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato,
- nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione,
- di almeno il 50% degli apprendisti in forza.
Fino al 17 luglio 2015 (primi 36 mesi di entrata in vigore della norma) la percentuale di conferma è fissata nella misura del 30%.
Dal computo sono esclusi gli apprendisti il cui rapporto sia cessato:
– durante il periodo di prova;
– per dimissioni dell’apprendista;
– per licenziamento per giusta causa.
Il legislatore ha però previsto una clausola di salvaguardia nel caso in cui il datore di lavoro non abbia rispettato la predetta percentuale di conferma ovvero non abbia confermato nessun apprendista è comunque concessa la possibilità di procedere all’assunzione di un lavoratore con contratto di apprendistato.
Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
Base di computo per lavoratori disabili
Rispetto alla previgente formulazione della norma sull’assunzione dei disabili, non rientrano più, tra i soggetti da escludere dalla base di computo, i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi.
A riguardo il Ministero del Lavoro precisa che ai fini del calcolo della base occupazionale i lavoratori a tempo determinato devono essere computati pro quota (ad es. due lavoratori a tempo determinato impiegati anche contestualmente per 6 mesi a tempo pieno vanno calcolati come una unità).
Estensione CIGS
Dal 1º gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono definitivamente estesi alle seguenti imprese (art. 12, c. 3 bis, L. 223/91):
– imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti;
– agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti;
– imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
– imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;
– imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.
Lavoro accessorio – Voucher
Dal 2013 si abbassa a 3000,00 euro NETTI, il limite di reddito percepibile dal lavoratore in un anno solare attraverso i buoni di lavoro.
Rimane invece invariato il limite di reddito annuo NETTO di 2000.00 euro erogabile dal Committente allo stesso lavoratore.
Agevolazioni assunzioni OVER 50 e donne
Dal 1 gennaio 2013, per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, o in somministrazione, di lavoratori con età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, oppure donne di ogni età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in regioni individuate con apposito decreto (territori ammissibili ai finanziamenti Ue), oppure da 24 mesi ovunque residenti, spetta al datore di lavoro uno sgravio contributivo.
Lo sgravio è determinato nella misura del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e spetta per 12 mesi in caso di assunzioni con contratto a termine o in somministrazione a tempo indeterminato.
Lo sgravio viene prolungato a 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a termine oppure in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato.
La riforma stabilisce inoltre, quattro principi per l’omogenea applicazione degli incentivi alle assunzioni:
– gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva. Gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione.
– gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.
– gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure sia effettuata presso una diversa unità produttiva.
– gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo. In caso di somministrazione tale condizione si applica anche all’utilizzatore.
Ai fini delle determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, la riforma prevede il cumulo dei periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato. Il cumulo è escluso, invece, per le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori , anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
In ultimo, la riforma stabilisce che l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie (CO) inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
Purtroppo, ad oggi, non abbiamo istruzioni dettagliate in merito a queste novità. Sarà nostra cura aggiornarvi appena possibile.