Con riguardo al nuovo tributo Tares, dovuto dai soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, è confermato che per l’anno 2013, in deroga a quanto dispone l’art.14 del Dl 201/2011, ogni comune:
– può stabilire il numero di rate di versamento e la relativa scadenza con delibera da pubblicare sul proprio sito almeno 30 giorni prima della data di versamento; posto che il Dl 1/2013 ha fissato la data di versamento della prima rata al 31 luglio, i comuni potranno comunque anticiparla o posticiparla;
– non può incrementare la maggiorazione standard pari a Euro 0,30 al mq;
– può, ai fini della riscossione, continuare ad avvalersi dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
– può disporre che il pagamento del tributo avvenga mediante F24, bollettino c/c/p o altre modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamenti interbancari.
Considerato l’avvicinarsi della scadenza, anche se si ritiene probabile che ogni comune avvisi i contribuenti con specifica comunicazione, consigliamo a tutti di consultare il sito del proprio comune o contattare l’ufficio preposto per avere un primo ragguaglio su scadenze, importo e modalità di riscossione del tributo / tariffa adottati.