A rischio le imprese che effettuano lavori affidandoli a terzi. Tipicamente la ristrutturazione dell’ufficio, del negozio o del capannone. D’ora innanzi sarà necessario affidarsi a fornitori seri ed affidabili per evitare il rischio di risponderne per le evasioni fiscali e contributive del fornitore a cui è stato appaltato il lavoro.
Tra i diversi provvedimenti adottati dal Legislatore nel tentativo di arginare il fenomeno dell’evasione fiscale rientra anche l’art.13 ter del DL n.83/2012 che ridisegna la disciplina relativa alla responsabilità negli appalti di opere e servizi.
Le novità introdotte vanno a colpire non solo gli appaltatori (che devono adempiere agli obblighi fiscali a carico del subappaltatore nel caso in cui quest’ultimo risulti inadempiente), ma anche i committenti.
Questi, infatti, prima di pagare le fatture emesse dal fornitore per i lavori realizzati, devono verificare adeguatamente che quest’ultimo abbia adempiuto correttamente a tutti gli obblighi fiscali a suo carico (pagamento dell’iva relativa alle operazioni rientranti nel contratto d’appalto e delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente). Se poi gli appaltatori risultano inadempienti e i committenti non dimostrano di aver vigilato attentamente su tali adempimenti, saranno i committenti stessi ad essere assoggettati a pesanti sanzioni. Non solo, sono responsabili anche del controllo dei medesimi adempimenti che gravano sui subappaltatori.
In sintesi:
– l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti del corrispettivo dovuto, del versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. Tale responsabilità non sussiste se l’appaltatore acquisisce la documentazione dell’esecuzione dei versamenti potendo sospendere i pagamenti al subappaltatore fino alla sua esibizione;
– scompare il limite temporale della responsabilità solidale originariamente fissato in due anni dal termine del subappalto;
– il committente non ha la responsabilità solidale dei versamenti di ritenute ed IVA con appaltatore e subappaltatore, MA E’ SOGGETTO AD UNA SANZIONE (da 5.000 a 200.000 Euro) se non adotta modalità di pagamento che garantiscano la verifica del corretto adempimento degli obblighi fiscali a carico di appaltatori e subappaltatori. I committenti, di conseguenza, stanno sospendendo i pagamenti in attesa di ricevere la documentazione idonea richiesta per tale verifica.
Nonostante i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 40/E dell’8 ottobre scorso la nuova disciplina in oggetto sta ponendo non poche difficoltà.
Tra i dubbi più urgenti vi è senz’altro l’individuazione degli operatori e dei settori economici coinvolti dalle novità appena introdotte.
Lo stesso art.13 ter del Dl 83/2012 parla infatti, in termini molto generici, di committente e appaltatore/subappaltatore, pertanto la ovvia conclusione alla quale si giunge è che il provvedimento interessi tutte le categorie di attività.
Se pensiamo alle miriadi di contratti d’appalto (d’opera e servizi) esistenti (esempio: contratti di pulizia), evidenti sono i problemi di una generale applicazione della norma, primo tra tutti il blocco totale della liquidità.
Non sarà che il Legislatore, come parrebbe più ovvio, con “l’iva e ritenute solidali” voglia colpire unicamente il settore edile?!
La questione è decisamente fondamentale e necessita di urgenti risposte “ufficiali”.
Nel frattempo, chi volesse correre ai ripari, indipendentemente da tutto, potrà farsi rilasciare dal proprio appaltatore/subappaltatore la dichiarazione sostitutiva qui sotto riportata, prima di eseguire qualsiasi pagamento.