PILLOLE DI DIRITTO COSTITUZIONALE
Poteri a fisarmonica: quali sono, quando li può esercitare e perché. E se il Capo dello Stato non si comporta come si deve? Quali sono i suoi reati? Chi lo giudica? La Costituzione risponde
Articolo precedente: “Come viene eletto l’inquilino del quirinale” pubblicato il 03.03.2021
L’articolo 89 della Costituzione è chiaro: ogni atto posto in essere dal Presidente della Repubblica non è valido se non viene controfirmato dal ministro proponente o dal Premier. Si tratta dell’irresponsabilità politica del Presidente, per cui egli è responsabile solo per reati penali o illeciti civili ed amministrativi. I reati che gli sono propri, invece, sono quelli di attentato alla Costituzione e alto tradimento. In questi casi, deve essere messo in stato d’accusa dal Parlamento e giudicato di fronte ai quindici giudici della Corte Costituzionale, integrata da sedici cittadini iscritti in un apposito albo.
Ma non tutti gli atti del Presidente possono essere messi sullo stesso piano. Gli atti formalmente e sostanzialmente presidenziali sono tutti quegli atti la cui formulazione spetta unicamente al Capo dello Stato, per cui il loro contenuto è conseguenza di una sua scelta autonoma. Si tratta di alcuni atti di nomina, degli atti di controllo nei confronti di Governo e Parlamento e gli atti di esternazione.
Gli atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi, invece, sono atti il cui contenuto è determinato dal Governo, mentre la forma è imputabile al Presidente. Infine si annoverano gli atti complessi, la cui redazione richiede una continua concertazione con altri organi e una volontà coincidente tra Presidente e Governo.
Nei confronti del Parlamento, il Presidente esercita alcuni poteri fondamentali. Innanzitutto, è lui che indice le elezioni delle Camere e fissa le date delle loro prime riunioni. Egli è garante della regolarità del procedimento di rinnovamento delle Camere con il rispetto dei termini costituzionalmente previsti ed è dotato di un potere di convocazione straordinario delle Camere. Sulla composizione del parlamento, egli incide solamente per l’elezione dei Senatori a vita (massimo cinque) e, nei confronti della legge, con il potere di promulgazione, di rinvio delle leggi e di inviare messaggi alle Camere.
Il Presidente della Repubblica, inoltre, è preposto allo scioglimento delle camere che può essere naturale (alla scadenza dei cinque anni di legislatura) o anticipato (qualora non ci sia più una maggioranza stabile per governare). Il Presidente, però, non può sciogliere anticipatamente le Camere nei sei mesi antecedenti alla scadenza del suo mandato: il c.d. semestre bianco.
Ci sono due tipologie di scioglimento delle camere. Lo scioglimento successivo consegue ad una crisi di Governo e il Presidente, se non vi sono altre possibilità, indice nuove elezioni sperando che il voto possa formare delle maggioranze più stabili. Ma esiste anche lo scioglimento preventivo il quale prevede che, se il Presidente nota la presenza di un divario troppo elevato tra il volere popolare e la composizione del Parlamento, ha il potere (o meglio, il dovere morale) di sciogliere le Camere per far sì che il popolo sovrano possa esprimersi nuovamente.
Se per esempio, in seguito ad elezioni diverse da quelle politiche (europee, regionali o amministrative) dovesse risultare evidente che i partiti che compongono la maggioranza sono nettamente in minoranza nel pensiero degli italiani, il Presidente deve sciogliere le Camere. Egli, infatti, non è solo il garante della stabilità di governo, ma è altresì il garante del rapporto tra Parlamento e corpo elettorale: quando il legame si rompe, bisogna tornare ad elezioni per ristabilirlo il più presto possibile. Questo potere, molto invocato nel corso della legislatura corrente, è stato usato solo nel 1994 da Oscar Luigi Scalfaro che pose così fine all’ultima legislatura della prima repubblica.
Nei confronti del Governo, invece, il Presidente è innanzitutto responsabile della sua nascita. È lui che nomina il Presidente del Consiglio e, su sua proposta, i ministri. Inoltre, ha il potere di autorizzare la presentazione de disegni di legge di iniziativa governativa alle Camere, nonché di emanare gli atti aventi forza di legge e i regolamenti (i famosi D.p.r. Decreti del Presidente della Repubblica). Nei momenti di crisi di Governo, come già accennato, i suoi poteri raggiungono la loro massima espansione.
Nei confronti del potere giudiziario, invece, la Costituzione gli concede il potere di nominare cinque giudici della Corte Costituzionale e di presiedere il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM). In quanto Capo di Stato, infine, rientrano tra i suoi compiti il potere di nomina dei funzionari di Stato, l’accreditamento dei diplomatici, la ratifica formale dei trattati internazionali, il comando delle Forze Armate, il potere di dichiarare lo Stato di guerra deliberato dalle Camere e presiedere il Consiglio Supremo di difesa.
In conclusione, è degno d’essere ricordato l’art.87 che attribuisce al Presidente il potere di concedere la grazie e di commutare le pene. La grazia non è altro che un provvedimento con cui si estingue o riduce la pena inflitta ad una singola persona con un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Con questo articolo, si conclude anche la presente rubrica di “Pillole di diritto Costituzionale”. Nel corso degli ultimi mesi, su queste pagine è stata analizzata una porzione rilevante della seconda parte della Costituzione Italiana, ovvero quella riguardante l’organizzazione dello Stato. Oggi viviamo in un presente in cui tutti noi pensiamo di conoscere-i-nostri-diritti, di sapere quali-sono-i-nostri-doveri. Tutti noi, insomma, presumiamo di essere degli esperti costituzionalisti moderni, dei luminari del diritto, dei cittadini consapevoli delle proprie azioni. In realtà – anche a causa dell’uso scorretto che si fa delle ultime tecnologie che stanno diminuendo il grado di intelligenza e di criticità del cervello umano – sempre di più si constata un diffuso analfabetismo costituzionale cronico tra i cittadini. In tutta la sua minutezza e semplicità, questa rubrica spera di essere stata utile per ridurre questo fenomeno analizzando, in modo chiaro e diretto, ciò che ogni cittadino italiano dovrebbe sapere.
Diritti e doveri non sono delle parole dette così, tanto per far scena. Sono delle parole che hanno un significato, una storia, un fondamento, un risvolto o meglio un insieme di risvolti nella vita di tutti i giorni. Speriamo che le “pillole di diritto costituzionale” possano aver chiarito questi concetti ed essere state uno spunto di riflessione e di studio, ma anche degli strumenti capaci di creare una coscienza critica. Noi quello che potevamo fare lo abbiamo fatto. Ora spetta ad ognuno conoscere, capire ed interpretare la nostra Costituzione per poter finalmente diventare dei cittadini più consapevoli e accorti.
Buona libertà a tutti!
Alessandro Frosio