DUBBI CONTRATTUALI
Ogni giorno, anche per le più banali attività, compiamo una serie di atti giuridici senza neanche accorgercene. In particolare quando costituiamo, regoliamo o estinguiamo un rapporto giuridico patrimoniale e quindi suscettibile di valutazione economica, concludiamo o eseguiamo un negozio giuridico che viene detto contratto.
Ma in determinate fattispecie il contratto può essere considerato invalido: è il caso della nullità e dell’annullabilità. Due termini simili, spesso confusi, ma dal contenuto molto diverso e talvolta antitetico. Quando si usa uno? Quando si usa l’altro? Ecco una breve analisi.
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La nullità del contratto
Il primo comma dell’art.1418 del Codice Civile sottolinea che il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, – ovvero a tutte le norme inderogabili che il legislatore ha posto come vincoli per le parti – salvo che la legge disponga diversamente. E fin qui nulla di strano: se il contratto vìola la legge, è logico che debba essere considerato privo di effetti.
Il secondo comma del medesimo articolo, specifica che producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti essenziali del contratto indicati dall’art.1325. L’articolo citato, infatti, stabilisce che il contratto deve avere questi requisiti: l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto e la forma se ne è prescritta una particolare. Ma il negozio è privo di effetti anche in caso di illiceità della causa e illiceità dei motivi nel caso indicato dall’art.1345, il quale stabilisce che sono nulli i contratti con un motivo illecito comune per le parti.
Da ultimo, il 1418 recita che è causa di nullità anche la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’art.1346, il quale dichiara che l’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. L’articolo seguente, invece, specifica che se la violazione di norme imperative non è determinante, allora si fa ricorso alla “nullità parziale” delle singole clausole illecite, senza dover invalidare tutto il negozio giuridico.
Ma quali sono gli effetti della nullità?
Innanzitutto, un negozio dichiarato nullo è come se non fosse mai esistito e i suoi effetti svaniscono retroattivamente per le parti (non per il terzo). Inoltre, l’azione di nullità è imprescrittibile e può essere accertata su domanda di chiunque vi abbia interesse o anche rilevata d’ufficio dal giudice. Solo in rari casi, infatti, la nullità non può essere fatta valere se non dalla parte protetta (nullità relativa).
Il contratto nullo non può essere convalidato, al massimo può essere “convertito” con una sentenza dell’autorità giudiziaria. La conversione determina il prodursi di effetti giuridici diversi da quelli iniziali, ma cerca di garantire il raggiungimento parziale del risultato economico che le parti si proponevano.
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L’annullabilità del contratto
L’annullabilità, invece, è un istituto nettamente più morbido rispetto al precedente ed è disciplinato dal Codice Civile a partire dall’art.1425. In prima battuta, tale disposizione recita che il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrattare. Quindi, può essere annullato ogni negozio concluso dai minori, dagli interdetti o dai reclusi con pene superiori a cinque anni. In riguardo degli inabilitati e dei minori emancipati, invece, si possono annullare solo gli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza il curatore.
Ma l’annullabilità, spiega l’art.1427, può essere utilizzata anche nel caso in cui ci dovessero essere dei “vizi del consenso” all’interno del contratto, ovvero quando la volontà di una parte non corrisponde alla propria dichiarazione: è il caso dell’errore, della violenza e del dolo (ovvero dell’inganno perpetrato dall’altra parte). Nel caso della violenza, il contratto è nullo se si tratta di estorsioni fisiche, mentre è annullabile in caso di minacce.
A differenza della nullità, l’azione di annullabilità può essere avanzata solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge (art.1441) e si prescrive in cinque anni (art.1442). Inoltre, è ammessa la convalida del negozio annullabile ed è limitata l’opponibilità ai terzi.
Alessandro Frosio