PILLOLE DI DIRITTO COSTITUZIONALE
La Costituzione non disciplina lo Stato di Emergenza e non conferisce ai DPCM il potere di restringere le libertà fondamentali
Articolo precedente: “La legge: un parto lungo e travagliato” pubblicato il 02.01.2021
Una cosa deve essere chiara: nella nostra Costituzione non viene mai disciplinato lo stato di emergenza. Quello che è in vigore in Italia dal 31 gennaio 2020 per il Covid-19, infatti, non segue nessun dettato costituzionale ed è stato determinato solo con delle semplici disposizioni ordinarie. Lo ha ribadito anche la Presidente della Corte costituzionale nella relazione del 2020: “nella carta costituzionale non si rinvengono clausole di sospensione dei diritti fondamentali da attivarsi nei tempi eccezionali, né previsioni che in tempi di crisi consentano alterazioni dell’assetto dei poteri”.
Infatti, i nostri Costituenti se ne sono guardati bene dall’introdurre nella Carta la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza. Il corpo di Hitler – che era diventato dittatore proprio avvalendosi delle norme sullo stato di emergenza previste dalla Costituzione di Weimar – era ancora caldo nel 1947: meglio evitare derive autoritarie, pensarono in Italia. Questa decisione, però, ha creato la situazione caotica in cui viviamo oggi: nel caso in cui dovesse verificarsi un fatto imprevisto (che ne so… tipo una pandemia globale), come bisogna comportarsi? È chiaro che la dichiarazione dello stato di emergenza comporta sempre una valutazione largamente opinabile, che può legittimare stravaganti governi ad avvalersi di altrettanti stravaganti strumenti.
L’unico elemento che nella Costituzione può ricondurre ad una tipologia particolare di stato di emergenza è disciplinato dall’art.78, regolante la delibera dello stato di guerra. Esso recita che “le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari”. In questo caso, quindi, non è il Governo che in modo arbitrario prende i poteri necessari per affrontare il conflitto e determina unilateralmente l’ampiezza di tali libertà, ma è il Parlamento che – con una legge delega – conferisce al Governo alcuni dei suoi poteri.
E nel caso del Covid-19, l’intervento è stato lecito? Secondo buona parte della dottrina no, poiché si è invalsa la prassi di utilizzare un regolamento governativo – il famoso DPCM – per comprimere i diritti fondamentali dei cittadini. Essendo una fonte secondaria, i DPCM non passano mai al vaglio del Parlamento che quindi si vede completamente esautorato di una sua fondamentale prerogativa costituzionalmente riconosciuta e coperta da una riserva di legge assoluta. Infatti solo le Camere, composte dai rappresentanti del popolo, hanno il potere di restringere le libertà fondamentali: non il Governo. Eppure, in barba alla democrazia, le garanzie costituzionali più basilari sono state saltate a pié pari.
Alessandro Frosio