Il Ministero del Lavoro ha fornito alcune precisazioni in merito alla comunicazione che i datori di lavoro devono effettuare nei confronti delle rappresentanze sindacali per l’impiego di lavoratori con contratto di somministrazione.
L’art. 24 del D.Lgs 276/2003, prevede che i datori di lavoro che utilizzano lavoratori interinali debbano effettuare due diverse comunicazioni alle RSU, ovvero alle RSA o, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria.
Più precisamente, l’utilizzatore deve comunicare prima della stipulazione di ogni contratto:
– il numero ed i motivi della stipula dello stesso,
– nel caso in cui sussistano motivi d’urgenza la comunicazione può essere effettuata nei 5 giorni successivi la stipula
ed ogni 12 mesi:
– il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione conclusi¹,
– la loro durata,
– il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati.
La comunicazione preventiva deve essere effettuata direttamente dal soggetto utilizzatore mentre, la seconda comunicazione, può essere effettuata anche attraverso l’associazione datoriale alla quale il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
L’obbligo di cui all’art. citato non è mai stato collegato ad alcuna sanzione finché l’art. 3 del D.Lgs 24/2012 ha previsto l’introduzione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 ad € 1.250.
Il Ministero ha chiarito inoltre che la sanzione trova applicazione sia in caso di mancato assolvimento dell’obbligo di comunicazione sia in caso di un non corretto assolvimento dello stesso.
La responsabilità per l’adempimento dell’obbligo di comunicazione attiene al solo soggetto utilizzatore del lavoratore somministrato, il somministratore, quindi, non risponde del mancato adempimento.
Viene indicato il termine del 31 gennaio di ogni anno per formulare la comunicazione in argomento con riferimento all’anno solare precedente. Per il solo 2012 le variazioni interesseranno il periodo 6 aprile – 31 dicembre 2012. La prima scadenza, come indicato nell’interpretazione ministeriale, è quindi il 31 gennaio 2013.
A disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo l’occasione per porgervi cordiali saluti.
La Responsabile
¹ Si pone l’interrogativo su cosa debba essere inteso con la parola “conclusi”. Se interpretato letteralmente nel senso di “terminati”, allora i contratti di somministrazione stipulati nel 2011 e terminati nell’anno 2012 devono essere comunicati e, viceversa, i contratti stipulati nel 2012 che a fine anno 2012 sono ancora in corso non vanno comunicati.
Nel caso in cui “conclusi” va inteso come “sottoscritti”, per i contratti di somministrazione stipulati nel 2011 ma terminati nel 2012 non deve essere fatta alcuna comunicazione, viceversa, per i contratti stipulati nel 2012 e in forza al 31/12/2012 la comunicazione deve essere redatta.
Con l’espressione “conclusi” si ritiene che il Legislatore abbia voluto intendere i contratti sottoscritti ma si confida in ulteriori delucidazioni in merito.