PILLOLE DI DIRITTO COSTITUZIONALE
Ecco chi sono i detentori dell’iniziativa legislativa
Articolo precedente: “Che cos’è la legge?” pubblicato il 23.12.2020
Il procedimento legislativo, seppur in modo generale, è disciplinato dalla Costituzione dall’art.70 al 74. Si possono ricordare tre scelte di fondo che il legislatore ha fatto al riguardo: bicameralismo perfetto, la non preferenza del Governo e la tutela delle minoranze. Rilevante è anche quanto stabilisce l’art.81, ovvero che ogni legge deve per forza indicare la propria copertura finanziaria.
L’aspetto che a mio avviso merita un occhio particolare è proprio il bicameralismo perfetto, disciplinato innanzitutto dall’art.70 e dal 94 in tema di fiducia all’esecutivo. Negli Stati a democrazia matura, generalmente, le due camere esistono per tutelare degli interessi diversi e quindi hanno dei compiti differenti. Per esempio negli USA c’è il Congresso che si occupa di materie nazionali, mentre il Senato Federale è composto dai rappresentanti dei singoli Stati ed è portatore delle istanze delle autonomie locali.
Il legislatore italiano, invece, ha deciso di non differenziare le due camere. L’Italia, infatti, è uno dei rari casi mondiali in cui Camera e Senato sono sostanzialmente uguali nell’operato, per cui ogni cosa che viene decisa e approvata da una camera, prima di poter essere promulgata, deve essere decisa e approvata nel medesimo testo anche dall’altra. Una legge, quindi, può passare da una camera all’altra più volte, perché basta un piccolo emendamento per ricominciare dall’inizio. A volte passano dei mesi, degli anni… e molto spesso, ahimè, la legge finisce per essere insabbiata e dimenticata.
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Ma chi propone le leggi?
L’iniziativa più importante ed incisiva, ovviamente, è quella del Governo. Per attuare il suo programma, il Consiglio dei Ministri approva un disegno di legge da presentare alle camere, previa firma del Presidente della Repubblica. Anche ogni parlamentare, però, è detentore dell’iniziativa legislativa. Chiunque sia stato eletto, può proporre dei disegni di legge alle camere che possono anche essere completamente scollegati con l’azione di Governo: un potere che viene utilizzato principalmente dalle opposizioni.
Per chi non lo sapesse, anche i cittadini possono proporre dei disegni di legge. È la c.d. iniziativa legislativa popolare, attraverso la quale 50.000 elettori della Camera possono proporre al Parlamento un progetto di legge redatto in articoli. C’è da dire che il Parlamento non è minimamente vincolato ad esaminarlo e potrebbe anche non discutere mai un’iniziativa legislativa popolare se non la ritiene degna d’interesse. A tal proposito, sono attualmente al vaglio della Commissione parlamentare Affari Costituzionali delle modifiche della Costituzione che vorrebbero obbligare il Parlamento a discutere in breve tempo queste eventuali iniziative… ma si tratta solo di una proposta per il futuro. L’unico privilegio di cui gode l’iniziativa legislativa popolare è che, a differenza delle altre, non decade al termine delle legislature.
Infine, sono detentori dell’iniziativa legislativa anche i singoli Consigli Regionali e il CNEL (Comitato Nazionale Economia e Lavoro). Le Regioni in passato si sono avvalse parecchio di questo strumento, ma nei tempi recenti lo hanno gradualmente abbandonato. Invece il CNEL, essendo un comitato desueto e quasi dimenticato, è il soggetto più marginale tra quelli citati nella Costituzione e per questo, ormai da tempo immemore, si sta discutendo circa la sua abolizione.
Alessandro Frosio