A più di un anno dall’entrata in vigore della Riforma Fornero, arrivano finalmente i chiarimenti dell’INPS per applicare l’agevolazione prevista per le assunzioni di lavoratori over 50 e donne. L’incentivo prevede la riduzione del 50% dei contributi previdenziali.
L’INPS fornisce indicazioni operative in merito agli incentivi introdotti dalla Riforma Fornero (articolo 4, commi da 8 a 11 della Legge n. 92/2012). Tale incentivo sarà retroattivo a partire dal 1° gennaio 2013.
E’ prevista una riduzione del 50% dei contributi dal datore di lavoro per l’assunzione di:
- lavoratori (uomini e donne) over 50, disoccupati da oltre 12 mesi (come da certificato del centro per l’impiego);
- donne di qualunque età,
- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti, ovvero,
- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea (supplemento ordinario n.99 alla Gazzetta Ufficiale n.93 del 19/04/2008 allegato) oppure residenti nelle aree di cui all’articolo 2, punto 18), lettera e), del Regolamento CE n. 800/2008 con una professione o appartenenti a un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere. (non ancora operativa)
Cosa si intende per “prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi”:
coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (4800 euro per autonomi e 8000 euro per parasubordinati).
Si ritiene opportuno per il datore di lavoro acquisire dalla lavoratrice una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 dalla quale si evinca la presenza dei requisiti reddituali ovvero di durata di precedenti rapporti nei termini sopra evidenziati.
CONDIZIONI
L’incremento netto dell’occupazione
L’assunzione del lavoratore svantaggiato, al fine della concessione dei benefici, deve costituire un aumento netto del numero di dipendenti dell’impresa interessata (intesa come datore di lavoro) rispetto alla media dei 12 mesi precedenti (paragrafo 4, articolo 40 del Regolamento CE n. 800/2008).
In pratica l’incentivo spetta se l’assunzione, la proroga e la trasformazione realizzino:
• un incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato,
• rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
Nel caso in cui non vi sia incremento l’incentivo è comunque applicabile qualora il mancato rispetto di tale condizione si realizzi per:
• dimissioni volontarie del lavoratore;
• invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
• pensionamento per raggiunti limiti di età;
• riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
• licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
L’INPS precisa che la base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale:
• tiene conto di tutte le varie tipologie di lavoratori a tempo indeterminato e determinato, compresi
− i lavoratori somministrati nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l’agenzia;
− i lavoratori a domicilio;
− gli apprendisti;
− i lavoratori intermittenti;
− i lavoratori con contratto ripartito ai sensi del D.Lgs n. 276/2003;
• non comprende la tipologia del lavoro accessorio.
Rispetto dei principi di carattere generale
Gli incentivi sono subordinati alla regolarità inerente l’adempimento degli obblighi contributivi, all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre è necessario il rispetto dei principi di carattere generali stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012 per le assunzioni agevolate. In particolare:
– l’assunzione/ proroga/ trasformazione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva ;
– l’assunzione/ proroga/ trasformazione non deve violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
– presso la stessa unità produttiva non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la trasformazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi;
– gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
– la durata legale massima dei benefici è determinata dalla somma dei periodi in cui il lavoratore presta l’attività in favore dello stesso soggetto o in favore di un soggetto collegato, a titolo di lavoro subordinato o somministrato;
– a carico del datore di lavoro, ai sensi dell’art.9 del Decreto Ministeriale 24/10/2007, non devono sussistere provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30/12/2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell’allegato A del citato D.M. ovvero deve essere decorso il periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito;
Inoltre :
– il datore di lavoro non deve rientrare tra coloro che hanno ricevuto e,successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione Europea (art. 1, par. 6, reg. (CE) 800/2008; art. 46, legge 234/2012);
– il datore di lavoro non deve essere un’impresa in difficoltà, come definita dall’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008.
L’INCENTIVO
L’articolo 4, commi 8 e 9 della Legge n. 92/2012 stabilisce
- la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro;
- in relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione.
L’incentivo spetta per:
- le assunzioni sia full time che con contratto part-time;
- a tempo indeterminato;
- a tempo determinato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
L’incentivo spetta anche nel caso di:
- assunzione a scopo di somministrazione;
- rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo nelle cooperative di lavoro, ai sensi della Legge n. 142/2001.
Il beneficio, pari alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, spetta:
- per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
- per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.
L’incentivo non spetta per i rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito, accessorio.