Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’annunciato DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, in vigore da ieri 9 aprile. Tra le varie disposizioni assumono particolare rilevanza le nuove sospensioni dei versamenti tributari / contributivi, che vanno ad aggiungersi a quelle già stabilite dal DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”.
Queste le “sospensioni” che riteniamo più di interesse:
Posticipo al 30 giugno 2020 (o in 5 rate mensili di pari importo decorrenti da giugno 2020):
SOGGETTI CON RICAVI / COMPENSI PER L’ANNO 2019 NON SUPERIORI A EURO 50.000.000 e con domicilio o sede nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza:
- IVA* – IRPEF e INPS dipendenti e assimilati in scadenza il 16 aprile SOLO SE il fatturato del mese di MARZO 2020 è diminuito del 33% rispetto al fatturato del mese di MARZO del precedente anno 2019;
- IVA* – IRPEF – INPS dipendenti e assimilati – IVS commercianti / artigiani I rata fissa, in scadenza il 16 maggio SOLO SE il fatturato del mese di APRILE 2020 è diminuito del 33% rispetto al fatturato del mese di APRILE del precedente anno 2019;
NESSUNA PROROGA per versamenti relativi a ritenute d’acconto su fatture di professionisti, per provvigioni e simili.
* Per il solo versamento IVA anche qualora i ricavi / compensi 2019 abbiano superato euro 50 milioni.
Per soggetti con ricavi / compensi 2019 superiori a euro 50 milioni la sospensione dei versamenti si applica solo se la diminuzione del fatturato dei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019, è almeno pari al 50%.
Inoltre, TUTTI I CONTRIBUENTI, possono effettuare entro il prossimo giovedì 16 aprile, sempre senza l’aggravio di sanzioni e interessi, i seguenti versamenti scaduti il 16 marzo scorso, inizialmente già posticipati al 20 marzo, se non ancora effettuati:
- IVA mese di febbraio e saldo IVA 2019;
- ritenute d’acconto operate a febbraio su redditi di lavoro dipendente e assimilati / redditi di lavoro autonomo, da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera, su provvigioni, per contratti di associazione in partecipazione,….;
- tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali;
- contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio, nonché contributi dovuti alla Gestione separata INPS, compresi i contributi / premi INAIL.
Per specifiche attività, quali ad esempio: ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator…. restano ferme anche le sospensioni già previste con il precedente Decreto.
Si propone qui di seguito la scheda riepilogativa delle sospensioni pubblicata dall’Agenzia delle Entrate; per ulteriori dettagli, si rimanda alla circolare Seac in allegato.
Con successivo articolo illustreremo le altre disposizioni urgenti, adottate dallo stesso Decreto Liquidità, per facilitare l’accesso al credito delle imprese.