La bozza del Decreto Monti concede la possibilità per gli under 35 di costituire una Srl semplificata senza l’intervento del notaio. Assimpresa Bergamo plaude il provvedimento regalando a questi giovani l’assistenza sia di un commercialista per la costituzione della società e la relativa gestione (contabilità e paghe) che di un legale per tutto il 2012. Tutto questo senza accedere ad alcun contributo statale o a finanziamenti che costano alla collettività infinitamente di più del beneficio che dovrebbero procurare. L’iniziativa desidera incentivare l’attività d’impresa tra gli under 35 e potrà trovare applicazione soprattutto nelle piccole società di servizi. La “società semplificata a responsabilità limitata” potrebbe rivelarsi uno strumento interessante anche per i giovani professionisti che sfruttando le liberalizzazioni di Monti decideranno di intraprendere la loro attività sotto forma di società di capitali.
Si riporta la bozza dell’Art. 4
Accesso dei giovani alla costituzione di Società a responsabilità limitata
1. Dopo l’art. 2463 del Codice civile, è inserito il seguente articolo 2463-bis:
“1. Una “società semplificata a responsabilità limitata” può essere costituita da una o più persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
2. I requisiti soggettivi dei soci devono sussistere alla data di costituzione e permanere per tutta la durata della società.
3. Il socio che perda i requisiti di cui al primo comma, è escluso di diritto dalla società ex art. 2473 bis del Codice civile, salva la possibilità di trasformare la società in altra società di capitali secondo le norme del Codice civile.
4. Il socio assente o dissenziente alla delibera di cui al comma precedente ha diritto di recesso nei 15 giorni successivi alla delibera di trasformazione.
5. La società deve costituirsi con un capitale minimo di 1 euro, interamente versato alla data della costituzione. I conferimenti possono essere effettuati soltanto in denaro.
6. Per la costituzione e le eventuali successive modifiche dell’atto costitutivo della società di cui al presente articolo non è richiesto l’atto pubblico, essendo sufficiente una comunicazione unica telematica al registro delle imprese, esente da diritti di bollo e di segreteria, nella quale sia dichiarato il possesso dei requisiti d’età, l’ammontare del capitale versato e gli ulteriori requisiti di cui all’art. 2463.
7. Nella denominazione sociale deve apparire chiaramente la denominazione “Società semplificata a responsabilità limitata”.
8. Salvo quanto previsto dal presente articolo, trovano applicazione alla società semplificata a responsabilità limitata le disposizioni di cui agli articoli 2462 e ss. in quanto compatibili.”