Sempre più difficile, anche per gli addetti ai lavori, stabilire quali spese per “medicinali” considerare detraibili e quali no.
Proviamo allora a rendere più chiaro lo scontrino rilasciato dal farmacista e capire quando conviene consegnarlo ad un Caf o al commercialista di fiducia oppure “cestinarlo”.
Farmaco interamente dispensato dal SSN: il cittadino paga solo il ticket, sullo scontrino non è quindi necessaria l’indicazione di natura e qualità del farmaco, sufficiente per la detrazione una delle seguenti diciture apposto sullo scontrino: Ticket, Tkt, Tick o simili;
Farmaco dispensato dal SSN con spese a carico del cittadino: ai fini della detrazione, sullo scontrino obbligatorio il codice numerico di identificazione del farmaco (cosiddetto numero AIC) oltre ad una delle seguenti diciture, anche abbreviate: Farmaco, medicinale, generico, equivalente;
Medicinali soggetti a prescrizione medica acquistati a carico del cittadino con ricetta: sullo scontrino non serve l’indicazione del numero AIC, sufficienti per la detrazione fiscale le seguenti diciture, anche abbreviate: Farmaco, medicinale, generico, equivalente;
Medicinali di libera vendita senza obbligo di prescrizione: obbligatorio per la detrazione che lo scontrino riporti il codice numerico di identificazione del farmaco (numero AIC) oltre ad una delle seguenti diciture anche abbreviate: Farmaco, medicinale, generico, equivalente, Otc, Sop;
Medicinali omeopatici: obbligatoria sullo scontrino l’indicazione dello specifico “numero identificativo univoco” oltre ad una delle seguenti diciture, anche abbreviate: Farmaco, medicinale, Omeo;
Dispositivi medici di uso comune (siringhe, bende, cerotti, termometri, provette, test per autodiagnosi: sullo scontrino obbligatoria la descrizione in chiaro del prodotto, la marcatura CE oltre ad una delle seguenti diciture, anche abbreviate: dispositivo medico, diagnostico in vitro, impiantabili attivi.
Rientrano inoltre tra le voci di spesa detraibili anche l’acquisto o il noleggio di protesi sanitarie quali: occhiali da vista (esclusa la parte in metalli preziosi), lenti a contatto e relativi liquidi, pace-maker, busti, stecche, stampelle e simili, protesi fonetiche ed acustiche, protesi dentarie ed apparecchi ortodontici, ausili per incontinenti compresi i pannolini… In tal caso necessaria la prescrizione medica o una autocertificazione; non serve la prescrizione se le protesi vengono acquistate presso soggetti abilitati ad intrattenere rapporti diretti con il paziente come ad esempio gli ottici optometristi.
Nessuna detrazione invece per vitamine ed integratori.
Assolutamente da non dimenticare poi, l’indicazione, sullo scontrino, del proprio codice fiscale, in assenza del quale la detrazione fiscale sarà inevitabilmente persa.