PILLOLE DI DIRITTO COSTITUZIONALE
La rispettiamo, la seguiamo, la disprezziamo e talvolta la violiamo. Ma il problema resta: che cos’è la legge?
Articolo precedente: “Vita, morte e miracoli della legge di bilancio” pubblicato il 19.12.2020
La legge è al vertice di ogni cosa e si posiziona al gradino massimo della gerarchia delle fonti, seconda soltanto alla Costituzione. Uno dei motivi per cui la legge ricopre questa posizione privilegiata è sicuramente il fatto che è espressione del potere legislativo, nonché l’unico organo dello Stato che viene eletto direttamente dai cittadini.
È molto forte nel nostro ordinamento giuridico il principio di preferenza della legge, per cui essa è sempre preferita rispetto a qualunque altro strumento. Secondo il principio di legalità, infatti, nessun atto del Governo o della Pubblica Amministrazione può andare in contrasto con la legge, potendo agire solo se ha un suo fondamento giuridico in una norma legislativa. Questo, si nota, è un elemento fondamentale che distingue uno Stato di diritto da uno Stato dittatoriale.
Ogni atto della Pubblica Amministrazione e del Governo non può essere contrario alla legge e solo la legge può legittimare il potere esecutivo a produrre norme. Quando ciò succede, deve sussistere il concetto di legalità sostanziale, secondo il quale la legge può delegare il Governo a legiferare su determinate materie (es. con un Decreto legislativo), ma attraverso una legge delega che deve stabilire i limiti e le modalità entro cui il delegato può operare.
Ci sono alcune materie in cui la Costituzione concede alla legge la competenza esclusiva, vietando così agli altri organi dello Stato di intervenire in merito. Queste materie, si dice, sono coperte da riserva di legge: in questi campi, il Governo non può intervenire con una fonte secondaria di natura regolamentare. Ma non tutte le riserve di legge sono uguali e si distinguono tra riserve di legge assolute, rinforzate e relative.
Le riserve di legge assolute sono quelle che attribuiscono l’esclusività totale alla legge di disciplinare una materia specifica, escludendo categoricamente qualsiasi intervento del Governo. Quali sono queste materie? Sicuramente le libertà fondamentali: solo il Parlamento con una legge può permettersi di limitare le libertà fondamentali dei cittadini, come per esempio quelle di circolare e soggiornare liberamente all’interno del territorio nazionale. Qui, infatti, la Costituzione è chiara: i regolamenti e i famigerati DPCM, non possono permettersi per nessun motivo di intervenire in queste materie così importanti. Il Governo che trasgredisce questo principio Costituzionale, quindi, si macchia di una grave violazione dei diritti fondamentali e dei precetti costituzionali.
Ci sono anche le riserve di legge rinforzate nelle materie in cui la legge ha competenza esclusiva, ma viene sottoposta a determinati vincoli procedimentali. È il caso, per esempio, delle riforme costituzionali: non basta un’approvazione semplice in una seduta ordinaria per modificare la Costituzione, bensì è necessario seguire un procedimento di revisione aggravato espressamente disciplinato dall’art.138 Cost.
Infine, ma solo infine, si annoverano le riserve di legge relative. In questo caso, siamo di fronte ad alcune materie in cui la legge si deve impegnare a disciplinare le linee generali e astratte, senza precludere la possibilità al Governo di integrare tali disposizioni con dei particolari regolamenti governativi detti integrativi-attuativi.
Alessandro Frosio