La Camera di commercio informa che da oggi non verrano più rilasciati certificati con la dicitura antimafia.
Il Decreto Legislativo 15/11/2012 n. 218 (G.U. n. 37 del 13/12/2012) ha previsto l’abrogazione del DPR n. 252/98 che affidava alle Camere di Commercio la competenza al rilascio delle suddette certificazioni.
Si ritiene opportuno ricordare, per meglio definire l’ambito di intervento del decreto 218/2012, che:
- le PP.AA. e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere alcun tipo di certificato, antimafia compreso, ma solo dichiarazioni sostitutive di certificazioni: per rendere effettivo tale divieto l’art. 15, comma 1, della legge 183/2011 (che modifica l’articolo 40, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000) ha previsto l’inserimento in calce ai certificati della seguente dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”;
- la documentazione antimafia viene rilasciata dalle Prefetture esclusivamente alle “pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche”, ai sensi del’art. 83 comma 1 del D.Lgs. n. 159/2011 (“Codice delle leggi Antimafia …”).
Nei rapporti tra imprese private non è quindi previsto alcun onere di “controllo antimafia” pertanto la Prefettura non può rilasciare alcuna certificazione: eventuali richieste in contrasto con le previsioni del D.Lgs. n. 159/2011 posso essere segnalate alle Prefetture.