Esteso il regime opzionale della cedolare secca sugli affitti degli immobili destinati all’uso abitativo, con l’aliquota del 21 per cento, previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, anche ai canoni di locazione derivanti dai nuovi contratti che saranno stipulati nell’anno 2019 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni, aventi ad oggetto gli immobili destinati all’uso commerciale, classificati nella categoria catastale C/1 – Negozi e botteghe – e le relative pertinenze, che sono quelle classificate nelle
categorie catastali C/2 – Magazzini e locali di deposito – C/6 – Stalle, scuderie e rimesse – e C/7 – Tettoie chiuse e aperte – se congiuntamente locate.
Per usufruire del regime opzionale in questione, l’unità immobiliare commerciale oggetto della locazione deve avere una superficie complessiva, al netto delle pertinenze, non superiore a 600 metri quadrati.
Si rammenta che il regime della cedolare secca costituisce un sistema di tassazione, alternativo a quello ordinario, il quale, per il periodo di durata dell’opzione, esclude l’applicazione:
• dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) secondo le aliquote
progressive per scaglioni di reddito, e delle relative addizionali, sul reddito fondiario prodotto dall’immobile locato;
• dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo dovute sul contratto di locazione.
La cedolare secca sostituisce le imposte di registro e di bollo, ove dovute, anche
sulle risoluzioni e sulle proroghe del contratto di locazione.
Al fine di evitare che i soggetti, con contratti già in corso, stipulino un nuovo
contratto per avvalersi del regime opzionale della cedolare secca, è previsto che
quest’ultimo regime non si applichi ai contratti conclusi nell’anno 2019, qualora al
15 ottobre 2018 risulti già in essere tra i medesimi soggetti un contratto di locazione
per lo stesso immobile, poi interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
Si ricorda che l’opzione per il regime facoltativo della cedolare secca deve essere
esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione ed esplica effetti per
l’intera durata del contratto, salvo revoca.
Qualora non sia stata esercitata l’opzione in sede di registrazione del contratto, è
possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità successive,
esercitando l’opzione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di
registro dovuta annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno (30
giorni dalla scadenza di ciascuna annualità). Entro lo stesso termine è possibile
revocare l’opzione per il regime della cedolare.
L’esercizio o la modifica dell’opzione può essere effettuata:
utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI-web);
presentando il modello RLI, debitamente compilato, allo stesso ufficio dove è
stato registrato il contratto.
Chiarimenti in ordine al regime fiscale oggetto di estensione con la disposizione in
commento sono stati forniti dalla scrivente, tra l’altro, con le circolari n. 26/E del 1°
giugno 2011, n. 20/E del 4 giugno 2012, n. 47/E del 20 dicembre 2012, n. 13/E del 9
maggio 2013 e con la risoluzione n. 115/E del 1° settembre 2017.
Per ulteriori informazioni: