La contravvenzione per l’accesso con l’auto a una zona a traffico limitato (ztl) non è valida se la prova fotografica non riprende l’automobile nel momento della violazione e se la foto viene inviata contestualmente alla multa. Protagonista della vicenda è un agente assicurativo a cui è stata notificata la multa accompagnata da una foto della sua auto parcheggiata davanti a un’abitazione dentro la ztl di Bergamo.
Facendo ricorso alla sua polizza di tutela legale stipulata con Das, l’uomo ha ritenuto che la violazione non fosse stata “provata” nel momento in cui sarebbe avvenuta e che fosse stata violata la propria privacy anche nell’applicazione del Codice della Strada.
Per le contravvenzioni al CdS, le norme prevedono, infatti, che sia notificato il verbale di violazione (art. 201 D.lg n. 285/1992 e art. 384 d.P.R. n. 495/1992), ma non la fotografia, che invece dovrebbe essere resa nota solamente a richiesta del destinatario del verbale al fine di tutelare la “riservatezza dell’utente” (art. 345 reg. es. att. C.d.S.). La fotografia dovrà essere conservata presso gli uffici dell’organo accertatore per il periodo necessario alla definizione del procedimento sanzionatorio. Perciò l’automobilista è riuscito a dimostrare che l’immagine non poteva essere utilizzata ai fini della contestazione e il verbale è stato annullato.
«A tutti – spiega Marco Rossi, direttore tecnico-commerciale di Das Italia – capita di imbattersi nella vita di ogni giorno in piccoli e grandi inconvenienti, ma il fatto di non poter confrontarsi immediatamente con unlegale per capire come comportarsi e quali sono i propri diritti, scoraggia dal far valere le proprie ragioni».