Aristide, imputato del delitto di cui all’art. 595 co. 3^ del codice penale (diffamazione) per aver offeso l’onore e il decoro del consigliere regionale della Lombardia Pedretti Roberto, dietro querela di quest’ultimo, è stato completamente prosciolto con la seguente formula: «Non luogo a procedere. Il fatto non sussiste. Il querelante – cioè il Perdetti – è condannato al pagamento delle spese processuali». A questo punto, per R. Pedretti non sembra finita…, sia sotto l’aspetto politico, sia sotto quello giudiziario.
Aristide, imputato, dietro querela del presunto offeso, del delitto di cui all’art. 595 co. 3^ del codice penale (diffamazione) per aver offeso l’onore e il decoro del consigliere regionale della Lombardia Pedretti Roberto (Lega Nord, pupillo di Calderoli), pubblicando un’opera intitolata “La Pedretteide, ovvero la resistibile ascesa di R. Pedretti, già candidato al Parlamento europeo, probabile futuro candidato al Consiglio regionale della Lombardia (speriamo di no)”, è stato completamente prosciolto con la seguente formula: «Non luogo a procedere. Il fatto non sussiste. Il querelante – cioè il Pedretti – è condannato al pagamento delle spese processuali». A questo punto, per R. Pedretti non sembra finita…, sia sotto l’aspetto politico, sia sotto quello giudiziario. Sarà interessante leggere i commenti dei nostri lettori, perchè qui il bersaglio principale è proprio ed evidentemente la pessima politica dei politicanti, di cui tanto si è discusso su queste pagine.
Aristide era stato piuttosto caustico nei confronti dell’enfant prodige curno-leghista, che per questo l’aveva querelato: «certo, gli manca la favella, gli manca il raziocinio, gli manca l’ironia, gli manca il piacere della conversazione pacata, gli mancano le buone letture, gli manca la coerenza, gli manca un briciolo di umanità, visto che è spietato anche nei confronti dei suoi stessi cittadini»; «quanto alla sua rivendicazione di una coscienza pulita, non è una cosa che ci tranquillizza. Anche Mengele, il medico che faceva esperimenti sui corpi vivi e martoriati dei detenuti nei campi di concentramento, uno che usava gli uomini come strumenti della sua folle ricerca – ovviamente macchiandosi di colpe ben più gravi di quelle del Pedretti –, anche lui si attribuiva la coscienza pulita». Inoltre, nella presentazione del sito Internet denominato “Testitrahus”, creato ad hoc per la divulgazione dell’opera stessa, Aristide aveva pubblicato le seguenti frasi: «Pedretti, in particolare, è l’uomo politico d’ignoranza desolante» […] «sotto certi aspetti, il Perdetti può essere apparentato a un altro cittadino di Curno, all’onorevole Di Pietro: salvo il fatto che Di Pietro, per nostra sfortuna, è molto più intelligente. Sono entrambi arrampicatori sociali».
Ci sembra a tal punto utile mettere a conoscenza i lettori circa le argomentazioni che la difesa di Aristide ha posto in campo, così in sintesi esponendole davanti al Giudice:
1) L’opera oggetto del procedimento, come evidenziato nella relazione della DIGOS in data 16.3.2010, non è altro che la raccolta di vari interventi intercorsi principalmente tra la persona offesa e l’imputato, interventi già apparsi in precedenza in due diversi blog dei siti web di bergamonews e di udccurno. Si tratta di una polemica “politica” intervenuta principalmente tra i due interlocutori e avente ad oggetto la questione dell’improvvido tentativo di ispezione alla moschea di Curno del 20 ottobre 2009. Il primo dato da rilevare é quindi che il tono degli interventi riprodotti testualmente nella Pedretteide risente inevitabilmente dell’origine degli stessi, frutto di un’accesa disputa in diretta tra due interlocutori i quali non si risparmiano pubblicamente complimenti ma il più offensivo dei quali deve essere considerato il Pedretti stesso là dove trascende in veri e propri insulti privi di continenza nei confronti della persona del suo interlocutore.
2) Ciò non toglie che il motivo che ha dato origine agli interventi (con le risposte del Pedretti) sui blog prima, al confezionamento della Pedretteide poi e infine alla presentazione del sito Testitrahus sia un legittimo motivo di critica politica, come del resto già puntualmente indicato dall’imputato in data 21.12.2009 in occasione della presentazione del libello sul sito web del circolo UDC di Curno. Soprattutto l’oggetto della critica, sempre argomentata e mai triviale posta in essere dall’imputato spesso in risposta alle parole dello stesso Pedretti, è sempre e solo la figura pubblica dell’uomo politico, che non può pretendere di sottrarsi alle sue responsabilità una volta che abbia assunto comportamenti o reso dichiarazioni in pubblico e non può vietare a chicchessia di sindacarle anche in modo corrosivo.
3) L’accostamento a Mengele, poi, non può seriamente fondare la contestazione di addebito alcuno all’imputato se viene rettamente inteso e contestualizzato, come parte di un argomento a contrario. Nello stesso documento presentato dalla pubblica accusa si legge: «Anche Mengele […] – ovviamente macchiandosi di colpe ben più gravi di quelle del Pedretti – anche lui si attribuiva una coscienza pulita».
4) Si ritiene, per concludere, che il procedimento non debba oltrepassare le soglie dell’udienza preliminare. Si chiede che in principalità venga pronunciata sentenza di non luogo a procedere “perché il fatto non sussiste” sul presupposto della non oggettiva natura diffamatoria delle frasi riportate nel capo d’imputazione, anche solo perché espresse nel corso di una discussione “politica” in condizioni di reciprocità tra persona offesa e imputato, senza che quest’ultimo abbia travalicato i limiti della continenza verbale lasciandosi andare ad offese gratuite.
Ed ecco, mercoledì 20 aprile, il proscioglimento con la seguente formula:
«Non luogo a procedere. Il fatto non sussiste. Il querelante è condannato al pagamento delle spese processuali».
Una gravissima sconfitta, anche sotto lo stretto profilo della credibilità personale e politica, da parte del politicante curno-leghista. Adesso stiamo a vedere quali saranno le reazioni della casta… per non usare altri termini.