Saranno giustamente avvantaggiati i piccoli impianti rispetto a quelli di grandi dimensione. Le imprese potranno investire scegliendo se ridure il costo dell’energia grazie alle tariffe incentivanti del conto energia ovvero potranno effettuare altri investimenti, anche non nel fotovoltaico, usufruendo della detrazione del 55%. I privati potranno godere anche delle detrazioni al 36%.
LE DEFINIZIONI:
IMPIANTO FOTOVOLTAICO: impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite effetto fotovoltaico. Per completezza si specifica che i pannelli solari termici (non fotovoltaici) generano viceversa acqua calda.
SOGGETTI BENEFICIARI: hanno diritto a richiedere le “tariffe incentivanti” le persone fisiche, giuridiche,i soggetti pubblici e i condomini, responsabili dell’esercizio dell’impianto.
GESTORE DEL SERVIZIO ELETTRICO (GSE): soggetto attuatore del programma di incentivazione della produzione di energia fotovoltaica. Corrisponde la “tariffa incentivante” e gestisce il servizio di “scambio sul posto (Ssp)”.
TARIFFA INCENTIVANTE: somma erogata dal GSE per garantire una equa remunerazione dei costi sostenuti per l’acquisto o la realizzazione dell’impianto e di quelli di esercizio. E’ commisurata all’energia fotovoltaica prodotta ed è riconosciuta per un periodo di 20 ANNI; il suo importo è sempre costante per ciascun anno e corrisponde a quanto riscosso per la prima volta, non subisce aggiornamenti rispetto al costo delle vita o dell’energia; l’importo iniziale viene stabilito in base alla potenza nominale e al grado di integrazione architettonica dell’impianto.
Dal 2011 la tariffa diminuirà, non si sa ancora di quanto, probabilmente in modo progressivo; tuttavia l’effetto negativo di questa riduzione sarà in buona parte compensato dal calo del prezzo dei pannelli (nel 2010 è stimabile in circa il 30% in meno rispetto al 2008).
SCAMBIO SUL POSTO (SSP): servizio che consente la compensazione tra il valore dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore dell’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo diverso da quello in cui avviene la produzione (ad esempio la sera). Il costo sostenuto per l’acquisto dell’energia consumata è rimborsato dal GSE tramite un “contributo in conto scambio”.
CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO: rappresenta il rimborso, da parte del GSE, del costo di acquisto dell’energia dal distributore nell’ambito dell’operazione di scambio sul posto; l’operazione di scambio sul posto prevede infatti la cessione al GSE di tutta l’energia prodotta. Il contributo è commisurato al minore tra il valore dell’energia conferita e il valore dell’energia prelevata; se il valore dell’energia conferita è superiore al valore dell’energia consumata, il soggetto matura un credito nei confronti del GSE oppure può optare per la liquidazione dell’eccedenza.
ATTENZIONE:
Per impianti di potenza fino a 20 kilowatt NON POSTI A SERVIZIO DELL’ABITAZIONE si configura sempre esercizio di attività imprenditoriale con i conseguenti obblighi fiscali e amministrativi.
Per impianti di potenza superiore a 200 kilowatt (fino al 2008 il limite era di 20 kilowatt), INDIPENDETEMENTE DALLA DESTINAZIONE DELL’IMPIANTO, non si può mai optare per il servizio scambio sul posto, di conseguenza l’energia prodotta in eccesso e venduta realizza sempre esercizio di attività imprenditoriale con i conseguenti obblighi fiscali e amministrativi.
Segue tabella riepilogativa del trattamento ai fini II.DD, IVA ed ICI .
Trattamento ai fini II.DD – IVA – ICI
TIPOLOGIA
DEL
ricavo / costo |
IMPIANTI DOMESTICI
a servizio di: privati (abitazioni), condomini, enti non commerciali
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ALTRI IMPIANATI (attività d’impresa) NON a servizio di abitazione, condomini, enti non commerciale |
TRATTAMENTO AI FINI II.DD – IVA -ICI
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Tariffa incentivante | Contributo a fondo perduto da non tassare ai fini IRPEF ed escluso da IVA | Contributo in conto esercizio (art.85 T.U.) soggetto a ritenuta d’acconto del 4% ed escluso da IVA |
Contributo in c/scambio | Il contributo non è da tassare ai fini IRPEF, mentre è da considerare tra i redditi diversi (art.67 c.1 lett. i) del T.U.) l’eventuale eccedenza di cui si è chiesta la liquidazione al GSE | Componente positivo di reddito d’impresa (no ritenuta acconto 4%) |
Proventi derivanti dalla vendita dell’energia | Redditi diversi derivanti da attività commerciali occasionali (art.67 c.1 lett. i) del T.U.) | Componente positivo di reddito d’impresa (no ritenuta acconto 4%) |
Costo d’acquisto o di realizzo dell’impianto |
Soggetto ad IVA del 10% |
Bene strumentale, soggetto ad IVA del 10%, deducibile ai fini II.DD. per quote annuali di ammortamento con coefficiente del 9% (attesa conferma ufficiale) |
I.C.I.
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Il quadro normativo è tutt’ora incerto pertanto è sempre consigliabile contattare ogni singolo comune e verificare se sono state approvate specifiche delibere in tal senso.Una prima tesi sostiene che l’impianto, pur situato sul terreno, non costituisce impianto infisso al suolo in quanto, normalmente, i moduli che lo compongono (pannelli solari) possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità; escludendo quindi la qualificazione come bene immobile l’ICI non sarebbe dovuta:Una seconda tesi sostiene tuttavia che trattasi di impianti fissi ovvero macchinari i cui elementi di unione tra i pannelli fotovoltaici e la struttura determinano il carattere sostanziale di centrale elettrica e quindi di opificio soggetto di conseguenza ad ICI |
ALTRE AGEVOLAZIONI
TIPOLOGIA dei PANNELLI SOLARI
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DETRAZIONE 36% (solo per soggetti privati e per interventi su immobili abitativi)
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DETRAZIONE 55% (privati e imprese) |
FOTOVOLTAICI (producono elettricità) |
Quale intervento diretto a conseguire risparmio energetico, sembrerebbe rientrare nella agevolazione, tuttavia la detrazione si ritiene non cumulabile con gli incentivi relativi al conto energia e con il premio aggiuntivo previsto per chi garantisce una riduzione minima del 10% del fabbisogno energetico dell’edificio |
NON AMMESSA |
TERMICI (generano acqua calda)
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AMMESSA se intervento finalizzato al risparmio energetico ma alternativa alla detrazione 55% che risulta più vantaggiosa |
AMMESSA previa verifica caratteristiche dell’impianto. Restano esclusi dal beneficio i pannelli installati sugli immobili-merce destinati alla vendita o alla locazione)
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TREMONTI-TER
In merito agli impianti fotovoltaici l’Agenzia delle Entrate con circolare 38/E del 23/6/10 evidenzia che nella divisione 28 (unica divisione “Tremontizzabile”) della tabella Ateco 2007 rientrano solo la “fabbricazione di inseguitori per pannelli solari”, diversamente la voce “fabbricazione di celle fotovoltaiche” rientra nella sottocategoria 26.11.09 e la voce “fabbricazione di pannelli fotovoltaici” rientra nella sottocategoria 26.11.00. Si ritiene pertanto che l’impianto fotovoltaico non possa usufruire dell’agevolazione Tremonti, sono agevolabili solo quelle singole dotazioni che come gli “inseguitori per pannelli solari” rientrano nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.
NEL PROSSIMO FUTURO:
Dal 1 gennaio 2011, in linea con quanto avviene nel resto d’Europa, sono previsti tagli progressivi agli incentivi pubblici per chi installerà nuovi impianti. Le tariffe incentivanti garantite per 20 anni dallo Stato, dal 2011, scenderanno infatti del 6% ogni quatro mesi per arrivare alla fine del 2011 a una sforbiciata complessiva del 18%. Nei succcessivi due anni (2012 – 2013) le tariffe si ridurranno di un ulteriore 6% annuo portando ad una riduzione complessiva del triennio pari al 30% che sale quasi al 40% per gli impianti più grandi e non integrati negli edifici
L’attuale manovra, in corso di approvazione, vuole anche eliminare il ritiro da parte del GSE dei certificati verdi, i titoli che chi produce energia da fonti rinnovabili vende sul mercato per ottenere una forma di incentivazione (quando acquista le eccedenze, il GSE crea un prezzo minimo sotto il quale il certificato non scende).