Tutti hanno almeno una volta nella vita sentito parlare della Sacra Romana Rota ma, stando alle statistiche, quest’ultima rappresenta il meno conosciuto tribunale al mondo: fuori dalla stretta cerchia degli specialisti esiste una quasi incredibile ignoranza sulle sue funzioni e sul suo funzionamento. (a cura di Federico Rossi)
Secondo il Diritto Canonico la Sacra Romana Rota è “il tribunale d’appello costituito dalla Santa Sede” (canone 1598). Esso quindi è un servizio per tutta la Chiesa anche se nel tempo ha finito per gestire quasi esclusivamente le cause matrimoniali.
Nell’ordinamento giudiziario della Chiesa vige il sistema della cosiddetta “terza istanza” – principio che, sebbene oggi un po’ appannato, ha costituito per secoli un pilastro fondamentale per la dignità e l’indipendenza del giudice tanto che la storia del Lombardo-Veneto ci ricorda come ultimo strenuo sostenitore lo Zanardelli.
In tale sistema una sentenza passa in giudicato quando non sia stata impugnata nei termini o quando si sia raggiunta la “doppia conforme” ovvero quando si abbiano due sentenze uguali in due gradi differenti. Non quindi la sostituzione della prima sentenza ma la conferma o meno della stessa! Si arriverà alla terza istanza solo nel caso in cui ci sia difformità nei primi due gradi di giudizio.
Ebbene la Sacra Rota funziona così: esso, non avente uguali negli altri ordinamenti, altro non è che il tribunale di terza istanza nell’ordinamento ecclesiastico. La presiede un Decano, primus inter pares di una ventina di altri giudici detti Uditori, aventi differenti nazionalità e nominati dal Sommo Pontefice.
Esso giudica come successivi appelli tutte le cause provenienti dai tribunali del mondo ecclesiatico.
Chiunque volesse sostenere un proprio diritto davanti ad un tribunale ecclesiastico puo’ introdurre la causa presentando per iscritto le proprie ragioni davanti al tribunale competente . Nel tempo di un mese, se l’attore non viene giudicato incapace o incompetente, viene aperto il procedimento con la convocazione dell’attore e del convenuto per la cosiddetta “concordanza del dubbio”. Caratteristica di questi processi è che si svolge interamente attraverso la produzione di atti scritti e che non puo’ assistere pubblico alle udienze.
Sorvolando sugli altri particolari, ritengo interessante da ultimo riportare una breve “ceck list” di domande, tratte come sintesi del Diritto Canonico e riprese dal manuale di Stelio Raiteri , che ciascun lettore puo’ autonomamente farsi per individuare la validità o meno di un matrimonio secondo la Sacra Rota:
1) All’atto del matrimonio avevo compiuto l’età prescritta?
2) Se ancora minorenne avevo il consenso dei genitori?
3) All’atto del matrimonio ero già unito da matrimonio valido ad altra persona?
4) Il matrimonio era vietato da un impedimento di diritto divino (consanguineità, etc)?
5) Avevo ottenuto la dispensa per gli impedimenti dirimenti esistenti?
6) All’atto del matrimonio ero sterile o sapevo di esserlo?
7) La conformazione degli organi genitali degli sposi è tale per cui fisicamente impossibile la compenetrazione?
8) Ci sono ragioni organiche negli sposi perché sia impossibile l’effusione del vero seme?
9) All’atto del matrimonio ero capace di intendere e volere?
10) Ero a conoscenza che il matrimonio comporta delle obbligazioni perla procreazione della prole e che è una società tra un uomo ed una donna?
11) Ho sposato una persona diversa da quella che intendevo sposare o che non ero in grado di identificare?
12) All’atto del matrimonio negavo intimamente che esso fosse un sacramento?
13) Ho contratto il matrimonio solo per uno scopo estraneo (cittadinanza etc) o con la ferma intenzione di non assumermi le obbligazioni derivanti?
14) All’atto del matrimonio mi riservavo la separazione o il divorzio civile nel caso che esso non fosse felice?
15) Mi sono lasciato convincere al matrimonio dalle insistenze dei miei?