Il documento di trasporto non è un documento di accompagnamento della merce e, pertanto, può essere semplicemente inviato al cliente tramite posta elettronica, come può tornare utile in questo periodo di emergenza.
Come noto il documento previsto dall’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), D.P.R. 633/1972, ossia il documento di trasporto, è quello che permette la fatturazione differita e contiene l’indicazione: della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato del trasporto, della natura, qualità e quantità dei beni ceduti.
Al documento di trasporto è equiparato qualsiasi altro documento (ad esempio la nota di consegna, la lettera di vettura, la polizza di carico, etc.), purché lo stesso contenga gli elementi essenziali richiesti ed idonei a superare le presunzioni di cessione / acquisto stabilite dall’articolo 53 D.P.R. 633/1972.
Riguardo alla spedizione / consegna al cliente, in base alle diverse esigenze aziendali, tali documenti (ddt compreso) possono alternativamente:
– essere spediti nel giorno in cui è iniziato il trasporto dei beni, tramite servizio postale, corriere oppure tramite strumenti elettronici;
– scortare i beni durante il trasporto dal luogo di origine fino a quello di destinazione finale.
Qualora, per esigenze organizzative, i documenti siano formati in data antecedente a quella di consegna o spedizione dei beni, può tenersi conto, ai fini della fatturazione differita, della data di formazione risultante dal documento stesso, fermo restando l’obbligo di indicare anche la data di consegna o spedizione.
Il documento di trasporto non è un documento di accompagnamento della merce (se non per alcuni particolari prodotti quali tabacchi, fiammiferi, prodotti soggetti ad accise, …) e, pertanto, può essere semplicemente inviato al cliente tramite posta elettronica, come può tornare utile in questo periodo di emergenza.
Restano ferme le disposizioni sul controllo dei beni durante il trasporto (controlli in itinere) ai fini dell’acquisizione di dati e notizie utili all’accertamento della corretta applicazione delle norme fiscali.