Tra le molteplici novità introdotte dalla Finanziaria 2020 definitivamente approvata, anticipiamo le seguenti che interessano tutti i contribuenti persone fisiche private chiamati sin d’ora ad adeguare i propri comportamenti per non perdere il diritto alla detrazione di gran parte delle spese detraibili in dichiarazione dei Redditi / 730 e/o che vogliono “sfruttare” l’opportunità di accedere alle nuove detrazioni introdotte o a quelle in scadenza ma prorogate.
Con l’avvertenza e, come sempre accade a pochi giorni dall’emanazione di importanti novità normative, che si è comunque in attesa degli opportuni chiarimenti, soprattutto riguardo al nuovo “ Bonus facciate”.
DETRAZIONE ONERI REDDITI / 730: STOP ALL’USO DEL CONTANTE:
Per poter fruire delle detrazioni Irpef diventa obbligatorio utilizzare sistemi di pagamento tracciabili – NO CONTANTE.
La novità interessa tutti gli oneri previsti dall’articolo 15 del TUIR ma con esclusione per medicinali / dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale, che quindi si potranno continuare a pagare ancora in contanti.
Di seguito un elenco dei principali oneri la cui detrazione impone il divieto di pagamento con denaro contante:
- interessi passivi, e relativi oneri accessori per mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unita’ immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro;
- compensi pagati alle agenzie immobiliari in occasione dell’acquisto dell’unita’ immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000;
- spese mediche;
- spese veterinarie;
- spese funebri;
- spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria;
- spese per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di eta’ compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture;
- premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidita’ permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
- spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
- spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089;
- tutte le erogazioni liberali in denaro e contributi associati a favore dei vari enti / associazioni / fondazioni / onlus ….. come elencati nell’art.15;
- erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici;
- interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unita’ immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
NUOVI ONERI DETRAIBILI
- Introdotta una nuova detrazione del 19% per le spese sostenute fino a un massimo di 1.000 euro (anche nell’interesse di familiari a carico), dai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36mila euro, per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi tra i 5 e i 18 anni a conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica legalmente riconosciute, scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché, cori, bande, e scuole di musica riconosciuti;
- innalzato a 500 euro l’importo massimo detraibile delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
RIDOTTE FINO AL COMPLETO AZZERAMENTO LE DETRAZIONE PER REDDITI OLTRE EURO 120.000
Dal 2020, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a euro 240.000 azzerate tutte le detrazioni per gli oneri previsti dall’art.15 del Tuir (i principali sono quelli sopra elencati), mentre per contribuenti con reddito complessivo superiore a euro 120.000, ridotta la detrazione attuale che spetterà in misura pari al rapporto tra 240mila euro, meno il reddito complessivo, e 120mila euro. La novità non riguarda gli oneri ricompresi in altri articoli del Tuir come ad esempio le spese di ristrutturazione edilizia.
Esenzione canone TV
Fissata ad Euro 8.000 annui la soglia reddituale per le persone con almeno 75 anni di età che vogliono accedere all’esenzione dal pagamento del canone tv. Per il requisito previsto di non avere conviventi titolari di un reddito proprio, non rilevano i collaboratori domestici, colf e badanti.
Unificazione Imu Tasi
Sul fronte imposte locali, riscritta la disciplina delle imposte sugli immobili unificando dal 2020 l’Imu e la Tasi nella cosiddetta “nuova Imu”. Nessuna modifica a regole riguardo ambito soggettivo e oggettivo. L’aliquota di base è fissata all’8,6 per mille con facoltà da parte dei comuni di azzerarla o innalzarla fino al 10,6 per mille.
Cedolare secca per contratti a canone concordato
Per i contratti a canone concordato a cedolare secca confermata l’aliquota in misura ridotta al 10% (anziché al 15%).
Bonus ristrutturazioni, ecobonus e bonus mobili
Prorogate le detrazioni per le spese relative a lavori di recupero edilizio, interventi di efficienza energetica e all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili ristrutturati.
Abrogata invece la disposizione prevista dal “decreto crescita” che aveva introdotto, per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l’installazione di impianti fotovoltaici, il meccanismo dello “sconto” in fattura in luogo della detrazione spettante (in sintesi la possibilità di cedere il credito a chi effettua i lavori); tale “sconto” resta applicabile solo agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a euro 200.000.
Dal 2020 nuovo “bonus facciate” consistente nella detrazione del 90%, da applicare alle spese effettuate nel 2020, relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in determinate zone. Ammessi all’agevolazione i soli interventi su strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Se i lavori non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna e influiscono dal punto di vista termico, o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, dovranno soddisfare determinati requisiti previsti dai decreti del Ministero dello sviluppo economico relativamente ai valori della trasmittanza termica.
In dettaglio, prorogati fino al 31 dicembre 2020 i seguenti bonus fiscali scaduti al 31 dicembre 2019:
- detrazione per interventi di riqualificazione energetica di singole unità immobiliari; resta ferma l’applicabilità fino al 31 dicembre 2021 dell’Ecobonus riguardante lavori energetici eseguiti su parti comuni condominiali e del Sismabonus, anch’esso in scadenza il 31 dicembre 2021;
- detrazione Irpef per gli interventi di recupero edilizio delle abitazioni, nella misura del 50% su un massimo di spese pari a 96.000 euro; tale proroga riguarda anche la detrazione del 50% per l’acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese (detrazione da applicare sul 25% del prezzo d’acquisto, nel limite di 96.000 euro)e la detrazione del 50% per l’acquisto e realizzazione di box pertinenti alle abitazioni;
- detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (A per il forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo di spesa di 10.000 euro.
INCENTIVI PER I PAGAMENTI ELETTRONICI
Nell’ambito della lotta all’evasione fiscale, tra le diverse misure adottate, sono stati previsti rimborsi in denaro a chi, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa o professione (persone fisiche private), effettua abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici.
Le modalità attuative saranno tuttavia individuate da un decreto Mef ancora da emanarsi, che dovrà stabilire le forme di adesione volontaria oltre alle modalità di attribuzione dei premi e la loro quantificazione, tenendo conto del volume e della frequenza degli acquisti.
Dovranno inoltre essere individuati con precisione gli strumenti di pagamento elettronici destinatari della misura e le attività rilevanti ai fini dell’attribuzione del premio.