Queste le principali novità di carattere fiscale ivi contenute:
- confermata la possibilità di compensare i crediti IRPEF, IRES, IRAP, per importi superiori a € 5.000, solo dopo la presentazione della relativa dichiarazione; per tali crediti le modalità di utilizzo sono ora allineate a quelle già previste per i crediti IVA: obbligo pagamento telematico mediante Entatel/Fisconline del modello F24 e utilizzo del credito solo dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione / istanza da cui emerge;
- disposta la riduzione graduale della soglia di utilizzo di denaro contante che scende a euro 2.000 dall’1/7/2020 fino al 31/12/2021 e a euro 1.000 dall’1/1/2022;
- introdotta nuova disciplina relativa alle “ritenute” in appalti e/o subappalti di una o più opere e servizi, affidati a un’impresa, di importo complessivo annuo superiore a € 200.000, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili: il committente dovrà ora richiedere ad ogni impresa appaltatrice / affidataria a alle eventuali imprese subappaltatrici, copia dei modd. F24 relativi al versamento delle ritenute e addizionali gravanti sulle retribuzione dei loro dipendenti e assimilati, direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera / servizio in appalto; le imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici, entro 5 giorni dalla scadenza del versamento, trasmetteranno al committente i predetti modd. F24 con un elenco nominativo dei lavoratori impiegati nel mese precedente nell’esecuzione dell’opera, pena la sospensione del pagamento, da parte del committente, dei corrispettivi maturati fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’appalto ovvero per un importo pari alle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro 90 giorni alla competente Agenzia delle Entrate; quanto sopra decorre con riferimento alle ritenute operate dal mese di gennaio 2020 (anche in riferimento ad appalti stipulati prima) e pertanto dai versamenti di ritenute eseguiti nel successivo mese di febbraio MA non trova applicazione al ricorrere di alcuni specifici requisiti che verranno illustrati con successiva mail info che tratterà lo specifico argomento;
- estesa l’applicazione del ravvedimento operoso a tutti i tributi;
- prevista la trasmissione con periodicità trimestrale dello spesometro estero da eseguirsi entro la fine del mese successivo al relativo trimestre;
- previsti nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni 730 e CU relative all’anno 2020 (scadenze del 2021) e successivi;
- previsto il versamento semestrale dell’imposta di bollo delle fatture per importi dovuti non superiori a euro 1.000 annui; in caso di omesso o tardivo versamento sarà la stessa Agenzia a comunicare telematicamente al contribuente l’imposta da versare con relativi interessi e sanzione dovuta (30%) ridotta a un terzo;
- prorogata all’1.7.2020 la lotteria degli scontrini;
- riviste le sanzioni penali per reati tributari (per dettagli consultare pag.18 della circolare allegata); si evidenzia che in sede di conversione del Decreto non è stata confermata la pre-annunciata riduzione delle soglie di rilevanza penale per omesso versamento di ritenute e IVA, soglie che per pertanto rimangono rispettivamente di euro 150.000 (ritenute) e euro 250.000 (IVA);
- soppressa la disposizione che prevedeva una sanzione in capo ai soggetti che rifiutano il pagamento con carta di credito / debito;
- esteso anche a tutto il 2020 il divieto di emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema Tessera Sanitaria.