Necessita raggiungere almeno 100 firme per conquistare la libera circolazione dei giovani calciatori dilettanti. Compila il modulo !
La questione del ” vincolo ” per i calciatori dilettanti è tornata d’attualità anche a seguito
della importante sentenza del tribunale di Verbania, della primavera del 2015, cui la
stampa ha dato ampio risalto, che ha confermato la decisione appellata del Giudice di
Pace nella quale si prevedeva la necessità della preventiva autorizzazione del Giudice
Tutelare per i genitori esercenti la potestà sul minore che intendano sottoscrivere il
“vincolo ” decennale per il proprio figlio calciatore dilettante trattandosi di atto ritenuto di
straordinaria amministrazione.
Al di là della correttezza o meno delle decisioni dei Giudici di merito, ora al vaglio del
giudizio di legittimità della Corte di Cassazione, è evidente che il problema deve essere
affrontato.
Del “vincolo” si è dibattuto anche nel corso dell’assemblea generale dell’Associazione
Italiana Calciatori svoltasi a Milano il 3 maggio 2015 nella quale gli intervenuti si sono
interrogati sulle linee di politica sindacale da sviluppare e perseguire per gli interessi
dell’intero settore dilettantistico.
Da tempo l’Associazione Italiana Calciatori, tramite il suo Presidente Damiano Tommasi,
ha avviato una campagna informativa, anche attraverso il proprio sito Internet, sulla
questione ed ha anche attivato un numero verde per ” richiedere qualsiasi informazione
e per segnalare tutte le problematiche relative al Vincolo Sportivo nel calcio. ”
Anche l’on. Del Rio, quando ricopriva la carica di Ministro dello Sport, delega ora affidata
ad interim al Presidente del Consiglio, aveva manifestato sensibilità per la soluzione del
problema, auspicando la creazione di un tavolo di confronto tra le diverse componenti del
sistema dilettantistico.
Tutto ciò però fino ad ora non ha prodotto i risultati sperati.
Il ” vincolo”, che in origine era addirittura a vita, è stato ridotto in seguito alla sentenza
Bosman, a partire dal 1 luglio 2004, al compimento del 25 anno di età.
Vi sono state poi nel corso degli anni numerose iniziative, anche Parlamentari,
puntualmente disattese, nelle quali si chiedeva la abolizione totale del “vincolo”, che
ormai, in Europa esiste solo in Italia ed in Grecia..
E’ anzitutto opportuno soffermarsi sulle norme di riferimento per la questione del ”
vincolo”.
In primo luogo il principio generale stabilito dall’art. 12 dei Principi Fondamentali degli
Statuti delle Federazioni Sportive, emanato dal CONI, ed approvato dal Consiglio
Nazionale dello stesso ente in data 28 ottobre 2014 al n. 1523, prevede che la durata del
tesseramento debba essere ” congrua e ragionevole “. Le Norme organizzative interne
della FIGC stabiliscono all’art. 32 che ” i calciatori giovani dal 14° anno di età
anagraficamente compiuto possono assumere con la società della Lega Nazionale
Dilettanti….vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale
abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età”.
Da ultimo, ed è questa la norma che più ci riguarda, il Regolamento della LND prevede al
titolo VI, art. 40, che ” all’atto del tesseramento i calciatori/calciatrici “non professionisti ”
e i ” giovani dilettanti ” assumono con la società un vincolo che perdura sino alla stagione
sportiva entro la quale compiranno anagraficamente il 25° anno di età “.
La norma di riferimento per quanto concerne il vincolo quindi è il REGOLAMENTO
DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI.
Il CONI prevede semplicemente che la durata del ” vincolo” sia congrua e ragionevole,
mentre la FIGC ritiene che i giovani calciatori dilettanti possano, non debbano, vincolarsi
fino al 25° anno di età.
E’ il solo regolamento della LND che prevede l’obbligatorietà del ” vincolo “.
Le società dilettantistiche infatti ritengono che l’abolizione del “vincolo” possa procurare
un danno enorme alle società stesse che possa mettere a repentaglio addirittura la loro
sopravvivenza.
Sarebbe troppo semplice rispondere rimandando a quanto succede in tutti i Paesi
Europei dove il ” vincolo” non esiste per confutare l’argomentazione.
Ma alla base delle argomentazioni delle società dilettantistiche vi è un ragionamento
lacunoso. Sostengono, infatti, che il ragazzo nel corso dell’appartenenza alla società
sportiva fruisce di insegnamenti, preparazione ed addestramenti forniti da istruttori che
migliorano le attitudini sportive e non solo e ciò configurerebbe il diritto per le società di
essere risarcite in caso di svincolo o di trasferimento ad altra società dilettantistica.
In realtà, se seguiamo questo ragionamento, pur condivisibile, dovremmo allora anche
poter prevedere un indennizzo a favore del giovane calciatore che mette a disposizione
della società sportiva il suo tempo e le sue prestazioni sportive.
Consideriamo che la durata dell’attività sportiva di un calciatore dilettante può spingersi
fino ai 30/35 anni ( non sono professionisti che si guadagnano da vivere con lo sport ma
devono fare sport dopo la giornata lavorativa o di studio ) vincolarli per 10 anni dal
compimento del 16° anno di età significa ipotecare la metà o due terzi della durata dell’
attività sportiva dilettantistica.
E’ evidente che in realtà la fattispecie investe ben più nobili principi quali la libertà
dell’individuo, diritto inviolabile sancito dalla Costituzione.
Il diritto sportivo non può non essere estraneo ai principi fondamentali del nostro
ordinamento.
E’ di tutta evidenza che la norma relativa al ” vincolo “, se impugnata, porterebbe ad una
pronuncia di incostituzionalità, lede i principi fondamentali del diritto dell’individuo di
esprimersi liberamente nelle formazioni sociali, sancito dall’art. 2 della Costituzione,
nonchè il diritto di ogni individuo di praticare uno sport in base alle proprie necessità
sancito dalla Carta Olimpica.
La normativa Comunitaria sancisce la libera circolazione dei lavoratori che per analogia,
ed a maggior ragione, può certamente essere applicata ai giovani calciatori dilettanti.
Franco Paratico