Il fondo di garanzia sul credito alle piccole e medie imprese persegue la finalità di favorire l’accesso alle fonti finanziarie da parte delle PMI mediante concessione di una garanzia pubblica.
Possono beneficiarne le micro, piccole e medie imprese situate sul territorio nazionale, valutate economicamente e finanziariamente sane, appartenenti a qualsiasi settore (esclusi i settori “sensibili”: agricolo, cantieristica navale, industria automobilistica…).
Modalità di intervento
Il Fondo interviene con le seguenti modalità:
– Garanzia diretta, concessa direttamente alle banche e agli intermediari finanziari: copre l’ammontare dell’esposizione nei confronti delle PMI;
– Controgaranzia su operazioni di garanzia concesse da Confidi o altri fondi di garanzia;
– Cogaranzia, concesa a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai Confidi o altri fondi di garanzia.
Soggetti richiedenti
Possono richiedere la garanzia diretta le banche e gli intermediari finanziari.
Possono richiedere la controgaranzia e la cogaranzia i consorzi di garanzia collettiva fidi e gli altri fondi di garanzia.
Operazioni ammissibili
E’ ammissibile qualsiasi operazione finanziaria, purché finalizzata all’attività d’impresa, ad esempio finanziamenti a medio lungo termine a fronte di investimenti, operazioni a breve termine, consolidamento, fideiussioni, finanziamenti per liquidità…
L’importo massimo garantito per ciascuna impresa non può superare l’importo di Euro 1,5 mln, ridotto a Euro 750.000 per le imprese di autotrasporto merci conto terzi.
Copertura
L’intervento del fondo varia in base al tipo di impresa e al tipo di operazione finanziaria richiesta. Visualizza la tabella.
Sulla quota coperta dalla garanzia del Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria.
Valutazione delle imprese
Per operazioni di microcredito (importo ridotto < 100.000 Euro non assistite da altra garanzia), l’impresa deve presentare un utile in almeno uno degli ultimi due esercizi e non deve presentare una perdita nell’ultimo esercizio superiore al 10% del fatturato.
Per altre operazioni, la valutazione del merito ha ad oggetto i dati di bilancio e consente nel calcolo di principali indicatori economico – finanziari, con la conseguente classificazione in Fascia A, Fascia B, Fascia C.
Fascia A -> la garanzia è concessa fatti salvi ulteriori requisiti da rispettare.
Fascia B -> la garanzia è concedibile previa procedura ordinaria soggetta a valutazione di merito.
Fascia C -> la garanzia non viene concessa.
E’ possibile simulare il conteggio dello scoring.
Tempistica e costi
I tempi medi di risposta sono di circa 25 giorni lavorativi. E’ prevista una commissione una tantum, variabile tra lo 0,125% e l’1% della parte di finanziamento garantita dal Fondo.
Cosa fare per richiedere la garanzia diretta
1. L’impresa deve andare in banca e richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia del Fondo.
2. Ricevuta la richiesta di finanziamento, la banca svolge la propria istruttoria per la concessione dell’importo richiesto.
3. Acquisiti i dati richiesti la banca predispone la domanda di ammissione alla garanzia su appositi modelli inserendo i dati degli ultimi due bilanci approvati o della dichiarazione fiscale e una situazione contabile aggiornata.
4. La banca invia la domanda al Gestore del Fondo.
5. La Banca può inoltrare la richiesta di ammissione a garanzia entro 6 mesi dalla sua delibera o prima della delibera stessa (in quest’ultimo caso la delibera bancaria deve essere adottata e comunicata al Gestore entro tre mesi dalla data di delibera del Comitato di Gestione del Fondo).
6. Alla domanda di ammissione viene assegnato un numero di posizione, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, che viene comunicato entro 15 giorni anche all’impresa beneficiaria.
La fase successiva all’invio della domanda
1. il Gestore esamina la richiesta e verifica la sussistenza dei requisiti previsti, eventualmente richiedendo alla banca eventuali informazioni integrative.
2. conclusa l’istruttoria, il Gestore sottopone l’operazione all’approvazione del Comitato e comunica alla banca e all’impresa beneficiaria la delibera del Comitato (concessione o rigetto della garanzia), indicando l’importo del finanziamento garantito, la relativa intensità agevolativa – ESL – che l’impresa dovrà dichiarare in occasione di successive richieste di agevolazioni pubbliche e l’eventuale commissione “una tantum” che il soggetto richiedente dovrà versare a fronte della concessione della garanzia del Fondo.
3. Una volta ottenuto l’esito positivo del Comitato del Fondo centrale di Garanzia, il finanziamento è assistito dalla garanzia pubblica.