La cosiddetta Legge “Fornero” ha introdotto, a partire dal 01/01/2013, il congedo obbligatorio di un giorno e il congedo facoltativo di due giorni per il padre lavoratore, che deve fruire di questi congedi entro il 5° mese dalla nascita del figlio. Tale nuova normativa è applicabile solo per le nascite, adozioni e affidamenti avvenuti a partire dal 01/01/2013. La durata del congedo obbligatorio e facoltativo non subisce variazioni in caso di parto plurimo.
• Congedo di paternità obbligatorio
In via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015, il padre lavoratore dipendente deve astenersi dal lavoro per il periodo di 1 giorno entro 5 mesi dalla nascita del figlio;
il congedo è quindi fruibile durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purchè entro il limite temporale sopra richiamato.
L’indennità per questa giornata è al 100% a carico dell’INPS.
Per usufruire del congedo il padre lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta il giorno prescelto al datore di lavoro con almeno 15 giorni di preavviso, nel caso sia richiesto in relazione alla nascita si dovrà comunicare la data presunta del parto.
• Congedo di paternità facoltativo
Entro il medesimo termine di 5 mesi dalla nascita del figlio, il padre lavoratore dipendente può astenersi dal lavoro per ulteriori 2 giorni in sostituzione della madre in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Pertanto la fruizione di tale congedo è subordinata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità obbligatorio, con conseguente anticipazione di uno o due giorni del temine finale del
congedo di maternità obbligatorio.
L’indennità per queste giornate è al 100% a carico dell’INPS.
Per usufruire del congedo il padre lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta i giorni prescelti al datore di lavoro con almeno 15 giorni di preavviso, allegando una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità obbligatorio a lei spettante per un numero di giorno equivalente a quelli richiesti dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità obbligatorio. La predetta dichiarazione di non fruizione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre.
L’INPS provvederà ad effettuare le opportune verifiche necessarie ad accertare la correttezza della fruizione da parte di entrambi i genitori.