Convertito in Legge il DL “Salva Italia”, in vigore dal 28.12.2011. Di particolare rilevanza l’introduzione della deducibilità del costo del lavoro dall’IRAP, che mira a contrastare la disoccupazione e l’ACE, che tende a favorire gli imprenditori che investono nelle proprie aziende.
AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
È confermato che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2011, al fine di incentivare il finanziamento delle imprese con capitale proprio, è introdotta una deduzione dal reddito d’impresa, pari al “rendimento nozionale” del nuovo capitale proprio.
Tale rendimento è pari all’importo risultante dall’applicazione, all’incremento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31.12.2010 di un’aliquota individuata con apposito Decreto da emanare entro il 31.1 di ogni anno.
Per il primo triennio (2011 – 2013) detta aliquota è fissata in via transitoria nella misura del 3%. L’eventuale rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto dichiarato incrementa l’importo deducibile dal reddito dei periodi d’imposta successivi.
E’ stato specificato che il capitale proprio di riferimento, da raffrontare con quello delle successive annualità ai fini della determinazione degli incrementi agevolabili, è rappresentato dal patrimonio netto al 31.12.2010 al netto dell’utile 2010.
L’utile 2010 potrà essere quindi considerato incremento per il 2011 e gli apporti effettuati nel 2011 andranno ragguagliati in base alla data in cui gli stessi sono stati effettuati.
Al fine di determinare l’incremento patrimoniale rilevano:
quali incrementi:
• i conferimenti in denaro, a partire dalla data di versamento;
• gli utili accantonati a riserva (esclusi quelli destinati a riserve indisponibili), a partire dall’inizio dell’esercizio in cui la riserva si è formata;
quali decrementi, a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificati:
• le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione dello stesso ai soci/partecipanti, a qualsiasi titolo;
• gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
• gli acquisti di aziende / rami d’azienda.
Per le imprese di nuova costituzione l’incremento è costituito dall’intero patrimonio conferito. L’agevolazione in esame è riconosciuta anche alle ditte individuali, alle snc e sas in contabilità ordinaria.
Le modalità attuative dell’agevolazione in esame saranno stabilite da un apposito Decreto.
DEDUCIBILITÀ IRAP RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO
È confermato che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2012 (2012 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), è possibile dedurre dal reddito d’impresa l’IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni ex art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1, D.Lgs. n. 446/97. Tale deduzione:
• spetta ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP quale differenza tra componenti positivi e negativi del valore della produzione, ossia:
• le società di capitali e gli enti commerciali (art. 5, D.Lgs. n. 446/97);
• le società di persone e le imprese individuali (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97);
• gli esercenti arti e professioni, in forma individuale e associata (art. 8, D.Lgs. n. 446/97);
• le banche, società finanziarie e le imprese di assicurazione (artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 446/97);
• va effettuata in base all’art. 99, TUIR, ossia secondo il principio di cassa (imposta pagata).
DEDUZIONE IRAP PER DONNE E GIOVANI
È confermato che, a decorrere del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011, la deduzione IRAP per ciascun dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 446/97 è aumentata:
• da € 4.600 a € 10.600 se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni;
• da € 9.200 a € 15.200 se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni ed è impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.
DETRAZIONI 36% E 55%
È confermata l’introduzione nel TUIR, a decorrere dall’1.1.2012, del nuovo art. 16-bis con il quale è riconosciuta “a regime” la detrazione IRPEF del 36% delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, con la sostanziale conferma dell’attuale assetto normativo.
Il nuovo art. 16-bis prevede infatti che la detrazione spetta:
• per una spesa massima complessiva di € 48.000, considerando anche le spese sostenute in anni precedenti in caso di lavori che proseguono per più annualità;
• per le sole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze (in caso di uso promiscuo, la detrazione è ridotta del 50%);
• in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese;
• per gli interventi di:
• manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni), manutenzione straordinaria, restauro,
risanamento e ristrutturazione (sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni);
• realizzazione di box/posto auto pertinenziale;
• restauro/risanamento/ristrutturazione su interi fabbricati eseguiti da imprese edili o cooperative edilizie per la successiva rivendita/assegnazione entro 6 mesi dalla fine dei lavori;
• ripristino degli immobili danneggiati da eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche prima dell’1.1.2012 (entrata in vigore del nuovo art. 16-bis);
• eliminazione di barriere architettoniche ed interventi per favorire la mobilità di soggetti disabili;
• prevenzione di atti illeciti da parte di terzi e infortuni domestici;
• cablatura degli edifici, contenimento dell’inquinamento acustico, bonifica dell’amianto;
• misure antisismiche, di messa a norma degli edifici e di risparmio energetico.
Con riferimento alle “opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici” è confermata la lett. h) del nuovo art. 16-bis in base alla quale le stesse, “con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia, … possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia”.
È inoltre confermato che:
• la detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 è applicabile alle spese sostenute fino al 31.12.2012.
E’ stata introdotta la specifica che tra gli interventi agevolati di cui al comma 347 (sostituzione di impianti di climatizzazione invernale) è ricompresa anche la “sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria”;
• per le spese relative alle opere per il conseguimento di risparmio energetico a decorrere dall’1.1.2013 è applicabile la detrazione del 36%.
Ciò porta a ritenere che la detrazione IRPEF / IRES del 55% per le spese di risparmio energetico attualmente in vigore è prorogata fino al 31.12.2012 mentre per gli anni successivi (dal 2013) tali interventi saranno ricompresi tra quelli per i quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 36%.
Come previsto dal Decreto originario, il nuovo art. 16-bis dispone altresì che la detrazione del 36%:
• è cumulabile con le agevolazioni previste per gli immobili di interesse storico-artistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004, ridotte nella misura del 50%;
• in caso di cessione dell’immobile, è trasferita all’acquirente (per la parte non ancora fruita) salvo diverso accordo tra le parti. Se tale aspetto non viene contrattualmente determinato, la detrazione passa “automaticamente” all’acquirente;
• in caso di decesso dell’avente diritto, è trasferita esclusivamente e interamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Rimangonoinvariati gli adempimenti richiesti, quale, ad esempio il pagamento delle spese in esame con bonifico bancario/postale. Si ricorda che non è più previsto l’invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara.
UTILIZZO DELL’ISEE PER LE AGEVOLAZIONI FISCALI E ASSISTENZIALI
È confermato l’intento di revisionare le modalità di determinazione dell’ISEE nonché il relativo campo di applicazione. E’ stata evidenziata la necessità di:
• tener conto di una gamma più ampia di fattori che incidono sulla situazione economica della famiglia;
• rafforzare il sistema dei controlli dell’ISEE.
È inoltre confermato che con un apposito Decreto saranno individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dall’1.1.2013, non saranno più riconosciute in caso di ISEE superiore al limite fissato dal Decreto stesso.
REGIME PREMIALE PER LE ATTIVITÀ TRASPARENTI
È confermato che, dall’1.1.2013, “al fine di promuovere la trasparenza e l’emersione di base imponibile” saranno introdotte delle agevolazioni a favore dei lavoratori autonomi, imprenditori individuali e soggetti che esercitano l’attività in forma associata ex art. 5, TUIR, che:
• provvedono all’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi, delle fatture emesse/ricevute e delle risultanze degli acquisti/cessioni non soggetti a fattura;
• istituiscono un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all’attività artistica, professionale o di impresa esercitata.
In particolare potranno essere previsti i seguenti benefici:
a. semplificazione degli adempimenti amministrativi;
b. assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
c. accelerazione del rimborso o della compensazione del credito IVA;
d. per i contribuenti non soggetti agli studi di settore ex art. 10, Legge n. 146/98, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici ex art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, DPR n. 600/73, e art. 54, comma 2, ultimo periodo, DPR n. 633/72;
e. riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento ex art. 43, comma 1, DPR n. 600/73 e art. 57, comma 1, DPR n. 633/72.
A detti soggetti, se in contabilità semplificata, potrà altresì essere riconosciuta la possibilità di:
• determinare il reddito con il principio di cassa;
• farsi predisporre dall’Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi;
• essere esonerati dalla tenuta delle scritture contabili, dai versamenti periodici e dall’acconto IVA.
Al fine di beneficiare di tali agevolazioni/semplificazioni il soggetto interessato dovrà esercitare un’opzione nella dichiarazione dei redditi presentata l’anno precedente a quello di applicazione delle stesse e pertanto nel mod. UNICO 2012.
La precisa individuazione di tali benefici e le relative modalità attuative sono demandate a specifici Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
NOVITÀ IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE
Con riferimento alle dichiarazioni relative al 2011 e annualità successive, a favore dei contribuenti soggetti agli studi di settore che:
• assolvono regolarmente gli obblighi di comunicazione indicando fedelmente tutti i dati previsti;
• risultano congrui, anche a seguito di adeguamento;
• risultano coerenti agli specifici indicatori;
è confermato il riconoscimento dei seguenti benefici:
• preclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici ex art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, DPR n. 600/73 e art. 54, comma 2, ultimo periodo, DPR n. 633/72;
• riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento ex art. 43, comma 1, DPR n. 600/73 e art. 57, comma 1, DPR n. 633/72;
• determinazione sintetica del reddito ex art. 38, DPR n. 600/73 solo se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno 1/3 quello dichiarato.
È altresì confermato che i contribuenti soggetti agli studi di settore che:
• non soddisfano le 3 condizioni sopra riportate saranno oggetto di specifici piani di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate e della GdF;
• risultano non congrui e sono privi di un c/c dedicato all’attività professionale/d’impresa saranno oggetto di controlli svolti prioritariamente con l’utilizzo dei poteri istruttori di cui all’art. 32, comma 1, nn. 6-bis e 7, DPR n. 600/73, e all’art. 51, comma 2, nn. 6-bis e 7, DPR n. 633/72.
Per le attività di accertamento relative alle annualità antecedenti al 2011 continuano a trovare applicazione gli artt. 10, comma 4-bis e 10-ter, Legge n. 146/98 (premio di congruità) che sono abrogati dal Decreto in esame.
DILAZIONE PAGAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO
Nell’iter di conversione in legge, all’art. 10 è stato introdotto il nuovo comma 13-bis che integra, con la possibilità di un’ulteriore dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, l’art. 19, DPR n. 602/73.
In particolare è disposto che “in caso di comprovato peggioramento della situazione” di temporanea obiettiva difficoltà finanziaria del contribuente, la dilazione di pagamento concessa ai sensi del comma 1 del citato art. 19 (ripartizione delle somme scritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili) “può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta la decadenza”. In tal caso, inoltre, il soggetto interessato potrà richiedere di effettuare il pagamento con rate variabili, di importo crescente per ogni anno.
Possono beneficiare di tale ulteriore dilazione anche i soggetti che, avendo in corso il pagamento rateale al 28.12.2011 non hanno versato la prima o, successivamente, 2 rate degli importi dovuti e non hanno ancora fruito della analoga dilazione prevista dal c.d. “Decreto Milleproroghe” (art. 2, comma 20, DL n. 225/2010).
RATEIZZAZIONE DEBITI TRIBUTARI
Nell’iter di conversione in legge è stato modificato l’art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97 che disciplina la rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, già oggetto di intervento ad opera del DL n. 70/2011. In particolare:
• è stato soppresso l’obbligo di prestare un’idonea garanzia precedentemente previsto qualora l’importo complessivo delle rate successive alla prima fosse superiore a € 50.000;
• è previsto che il versamento delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva (versamento tardivo), ancorché non comporti la decadenza dalla rateazione, determina l’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97 (30% dell’importo della rata versata in ritardo) e degli interessi legali. Tuttavia, l’iscrizione a ruolo non viene eseguita qualora il contribuente si avvalga del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva;
• sono applicabili anche all’ipotesi di tardivo versamento delle rate successive le disposizioni di cui al comma 5 del citato art. 3-bis in materia di notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti all’iscrizione a ruolo connessa all’omesso pagamento della prima rata o delle rate successive alla prima oltre il termine di pagamento della rata successiva (che comporta la decadenza della rateazione). Pertanto, la notificazione è effettuata entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata ovvero pagata in ritardo.
Le novità in esame si applicano anche alle somme da versare in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata.
Va infine evidenziato che l’applicazione delle nuove disposizioni interessa anche le rateazioni in corso al 28.12.2011.
EMERSIONE DI BASE IMPONIBILE
Sono confermate le disposizioni introdotte al fine di favorire l’emersione di base imponibile di seguito riepilogate:
• applicazione dell’art. 76, DPR n. 445/2000, che prevede l’irrogazione di sanzioni penali, l’insorgere dell’“uso di atto falso” e, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, nel caso in cui il contribuente esibisca / trasmetta atti o documenti falsi (in tutto o in parte) ovvero fornisca dati e notizie non veritieri a seguito di richiesta dell’Ufficio ai sensi degli artt. 32 e 33, DPR n. 600/73 e 51 e 52, DPR n. 633/72. In sede di conversione in legge è stata introdotta la precisazione che tale disposizione è applicabile se, a seguito del comportamento tenuto, si configurano le fattispecie penalmente rilevanti ex D.Lgs. n. 74/2000 (dichiarazioni false, infedeli o fraudolente con uso di fatture per operazioni inesistenti o altri artifizi, occultamento o distruzione di documenti contabili, ecc.);
• obbligo per gli operatori finanziari (banche, Poste, intermediari finanziari…), a decorrere dall’1.1.2012, di comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all’art. 7, comma 6, DPR n. 605/73 (ad esempio, conto corrente). Tali informazioni potranno essere utilizzate anche per individuare i contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo. Con un apposito Provvedimento l’Agenzia delle Entrate fisserà le modalità di comunicazione e l’eventuale estensione dell’obbligo di comunicazione ad ulteriori dati utili ai fini dei controlli fiscali.
• comunicazione da parte dell’INPS all’Agenzia delle Entrate e alla GdF dei dati relativi ai contribuenti beneficiari di prestazioni socio assistenziali affinché gli stessi siano oggetto di verifica circa la fedeltà dei redditi dichiarati;
• riformulazione dell’art. 7, DL n. 70/2011 a seguito della quale è disposto che i controlli amministrativi in forma di accesso devono essere programmati e coordinati tra i diversi Uffici competenti al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni. Viene quindi meno la previsione che detti accessi devono essere unificati, al massimo con cadenza semestrale e di durata non superiore a 15 giorni;
• partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento fiscale e contributivo non più subordinata alla presenza dei “Consigli tributari”.
CONDONO 2002 E PROROGA TERMINI DI ACCERTAMENTO
È prorogato fino al 31.12.2013 il termine di accertamento ai fini IVA pendente al 31.12.2011 per i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla Legge n. 289/2002.
LIMITAZIONI USO DEL CONTANTE
A decorrere dal 6.12.2011:
• il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a € 1.000;
• gli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a € 1.000 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
• il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno essere estinti o “riportati” ad importi inferiori alla soglia di € 1.000.
In sede di conversione in legge:
• il termine entro il quale provvedere all’estinzione/riduzione dei libretti al portatore è stato fissato al 31.3.2012;
• è stata introdotta la previsione che non saranno applicate sanzioni per le violazioni, rispetto al nuovo limite di € 1.000, commesse nel periodo compreso tra il 6.12.2011 e il 31.1.2012;
• per le violazioni relative ai libretti al portatore con saldo inferiore a € 3.000, la sanzione è fissata in misura pari al saldo del libretto stesso.
PAGAMENTI EFFETTUATI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Sono sostanzialmente confermate le disposizioni introdotte al fine di “favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento” da parte della Pubblica Amministrazione che, entro il 6.3.2012, dovrà “avviare il processo di superamento dei sistemi basati sull’uso di supporti cartacei”. È conseguentemente confermata l’introduzione dell’obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali nonché per i loro enti, di effettuare “in via ordinaria” i pagamenti su un c/c bancario o postale del creditore ovvero con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari scelti dai beneficiari.
In sede di conversione in legge l’obbligo di pagamento con strumenti diversi dal denaro contante di stipendi, pensioni, compensi comunque corrisposti dai predetti soggetti a prestatori d’opera in via continuativa e ogni altro emolumento destinato a chiunque è stato previsto per gli importi superiori a € 1.000. Tali pagamenti devono essere eseguiti con strumenti elettronici bancari o postali, tra cui sono ricomprese anche le carte di pagamento prepagate. I versamenti delle somme a soggetti con trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali sono esenti dall’imposta di bollo ed inoltre, le banche / altri intermediari finanziari non potranno addebitare alcun costo.
RIDUZIONE DELLE COMMISSIONI A CARICO DEI BENEFICIARI DEI PAGAMENTI
E’ stato disposto che, entro il 28.3.2012 (3 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione), l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), le Poste, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale dovranno definire le regole generali finalizzate ad “assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento”. In ogni caso è comunque limitata alla misura massima dell’1,5% la commissione a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito e di debito.
COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
I soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio devono comunicare entro 30 giorni al MEF (ora Ragionerie territoriali dello Stato) le infrazioni circa l’uso del contante delle quali gli stessi hanno avuto cognizione.
Il comma dell’art. 51 D.Lgs. n. 231/2007 è stato così modificato:
“I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all’articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell’economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per la immediata comunicazione della infrazione anche all’Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale”.
Da una puntuale lettura della nuova disposizione non emerge l’obbligo dei suddetti soggetti (dottori commercialisti ed esperti contabili, società di servizi in ambito contabile/tributario…) di inviare la comunicazione anche all’Agenzia delle Entrate. Tale nuovo adempimento, infatti, è “a carico” della singola Ragioneria territoriale dello Stato che riceve la comunicazione dai soggetti sopra richiamati.
APPLICAZIONE SPERIMENTALE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE (IMU)
È confermata l’anticipazione, a decorrere dal 2012 dell’applicazione dell’IMU (imposta municipale propria) a carico dei proprietari, ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. n. 504/92, di terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati, compresa l’abitazione principale e sue pertinenze, tenendo presente che per:
• abitazione principale si intende “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”;
• pertinenza dell’abitazione principale si intende quella classificata “nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”.
BASE IMPONIBILE IMU
Al fine di individuare la base imponibile IMU, in sede di conversione in legge è stato modificato il valore di alcuni moltiplicatori come di seguito evidenziato:
• per i terreni agricoli, lo specifico moltiplicatore è ora pari a 130, ridotto a 110 per i coltivatori diretti e gli IAP iscritti nella previdenza agricola, e lo stesso va applicato all’ammontare del reddito dominicale rivalutato del 25%;
• per i fabbricati, i moltiplicatori da applicare all’ammontare della rendita catastale rivalutata del 5%, ex art. 3, comma 48, Legge n. 662/96 sono i seguenti:
A (esclusa A/10) –> 160
C/2, C/6, C/7 –> 160
B , C/3, C/4, C/5 –> 140
A/10 e D/5 –> 80
D (escluso D/5) –> 60
C/1 –> 55
Per i terreni edificabili la base imponibile è individuata nel valore venale in comune commercio.
ALIQUOTE IMU
Le aliquote IMU, ordinaria e ridotta, sono state confermate come di seguito riepilogato:
• ordinaria, nella misura dello 0,76% che i Comuni potranno aumentare o dimunuire dello 0,3%. La riduzione potrà essere disposta fino allo 0,4% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, ex art. 43, TUIR, per quelli posseduti da soggetti IRES ovvero per quelli locati, fermo restando che il 50% dell’imposta applicata nella misura dello 0,76% è riservata allo Stato e “le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato”;
• ridotta nella misura:
• dello 0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze che i Comuni possono aumentare o diminuire dello 0,2%;
• dello 0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale, ex art. 9, comma 3-bis, DL n. 557/93, che i Comuni possono diminuire fino allo 0,1%.
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
Confermando la specifica detrazione IMU riconosciuta per l’abitazione principale e sue pertinenze di ammontare pari a € 200 rapportata “al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione”, è stata introdotta una maggiorazione pari a € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’abitazione principale. Tale ulteriore detrazione è prevista solo per il 2012 e 2013 e fino ad un massimo di € 400. È inoltre confermato che:
• in presenza di più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota di destinazione dell’immobile ad abitazione principale;
• il Comune interessato può “nel rispetto dell’equilibrio di bilancio” aumentare l’ammontare della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta. In tal caso però il Comune non può fissare, per gli immobili a disposizione, un’aliquota IMU superiore a quella ordinaria;
• l’aliquota ridotta, prevista per l’abitazione principale e sue pertinenze, e la relativa detrazione si applicano anche ai soggetti ex art. 6, comma 3-bis, D.Lgs n. 504/92 (ex coniuge non assegnatario della casa coniugale) e ex art. 3, comma 56, Legge n. 662/96 (anziano / disabile residente in istituti di ricovero o sanitari, purché l’abitazione non sia locata).
TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO
È confermato che il versamento dell’IMU va effettuato al Comune, per l’anno in corso:
• in 2 rate di pari importo (50%), la prima entro il 16.6 e la seconda entro il 16.12;
• tramite il mod. F24, con modalità che saranno stabilite con un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
ACCATASTAMENTO FABBRICATI RURALI
In sede di conversione in legge è stata disposta l’abrogazione dei commi da 2-bis) a 2-quater) dell’art. 7, DL n. 70/2011, con i quali il riconoscimento della ruralità degli immobili è stato subordinato all’attribuzione della categoria catastale A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo e D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale, da richiedere all’Agenzia del Territorio con un apposito modello.
Le nuove disposizioni prevedono ora:
• la conferma della validità delle domande di variazione catastale presentate ai sensi del citato comma 2-bis), anche dopo la scadenza dei termini (30.9.2011) ma entro il 28.12.2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione in esame) al fine del riconoscimento della ruralità ma “fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo”;
• l’emanazione di un nuovo Decreto per stabilire le “modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo”;
• che i fabbricati rurali iscritti nel Catasto dei terreni, esclusi quelli non oggetto di inventariazione ex art. 3, comma 3, DM n. 28/98, dovranno essere dichiarati al Catasto edilizio urbano entro il 30.11.2012 con le modalità previsto del DM n. 701/94. Per tali immobili, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l’IMU dovrà essere corrisposta a titolo di acconto, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in Catasto. Successivamente il Comune, a seguito dell’attribuzione della rendita catastale, determinerà il conguaglio tra quanto dovuto e quanto già versato.
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Nell’iter di conversione in legge è stato anticipato dal 31.12 al 20.12.2011 il termine per adottare la delibera che aumenta l’aliquota dell’addizionale comunale ai fini dell’acconto da versare dal mese di marzo 2012.
La possibilità di differenziare l’aliquota dell’addizionale è consentita utilizzando esclusivamente gli scaglioni di reddito previsti ai fini IRPEF, “nel rispetto del principio di progressività”.
TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SERVIZI
È confermato che i Comuni, a decorre dall’1.1.2013, dovranno istituire un tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, relativo alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolta in regime di privativa e alla gestione dei servizi indivisibili.
Tale tributo sarà dovuto dai soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e dovrà essere versato al Comune in cui insiste l’immobile/area assoggettato al tributo.
La tariffa relativa alla gestione dei rifiuti dovrà essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di criteri da determinare con un apposito Regolamento da emanare entro il 31.10.2012 e la stessa dovrà essere strutturata in modo tale da:
• assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
• assicurare la proporzionalità dell’imposta anche in base al servizio reso;
• agevolare (con specifiche riduzioni) la raccolta differenziata nelle utenze domestiche.
I Comuni potranno prevedere riduzioni, nella misura massima del 30%, al ricorrere di particolari casistiche.
Il nuovo tributo:
• non riguarderà la gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche per i quali continuerà ad applicarsi quanto previsto dall’art. 33-bis, DL n. 248/2007;
• potrà essere “sostituito” da una tariffa con natura corrispettiva da parte dei Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;
• in tutti gli altri casi sostituirà, a decorrere dall’1.1.2013, tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale che di natura tributaria.
A detta tariffa per la gestione dei rifiuti sarà applicata una maggiorazione pari a € 0,30 per metro quadro per la copertura dei costi sostenuti dal Comune per i servizi indivisibili. I Comuni potranno prevedere l’aumento di tale maggiorazione fino a € 0,40, anche in ragione della tipologia dell’immobile e della zona nella quale lo stesso è ubicato.
TASSAZIONE PER AUTO DI LUSSO, IMBARCAZIONI E AEROMOBILI
“SUPER BOLLO” AUTO
È confermato che il c.d. “super bollo” introdotto dall’art. 23, comma 21, DL n. 98/2011 per le autovetture e autoveicoli per il trasposto promiscuo di persone, a decorre dal 2012, è dovuto se di potenza superiore a 185 kW nella misura di € 20 per ciascun kW eccedente i 185.
Nell’iter di conversione in legge è stato disposto che tale tassa:
• non è dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione del veicolo;
• è dovuta nella misura ridotta del:
• 60% dopo 5 anni dalla data di costruzione del veicolo;
• 30% dopo 10 anni dalla data di costruzione del veicolo;
• 15% dopo 15 anni dalla data di costruzione del veicolo.
IMBARCAZIONI
È confermata l’istituzione, a decorrere dall’1.5.2012, della tassa annuale di stazionamento a carico dei proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di leasing di unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, calcolata per ogni giorno o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:
Esente fino a 10 metri e da 5 a 703 euro in base alla lunghezza.
L’importo così determinato è ridotto del 50%, per le unità di lunghezza fino a 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti come ordinari mezzi di locomozione, nei Comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario.
Nell’iter di conversione in legge è introdotta la previsione che:
• tale tassa non è dovuta:
• per le unità nuove con targa di prova nella disponibilità del costruttore, manutentore o distributore;
• per le unità usate e ritirate dal costruttore, manutentore o distributore con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell’atto.
• l’importo dovuto applicando quanto sopra è ridotto del:
• 15% dopo 5 anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto;
• 30% dopo 10 anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto;
• 45% dopo 15 anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto.
Detta tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri Enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio nonché a quelle possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
L’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento stabilirà le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell’unità da diporto e delle informazioni necessarie all’attività di controllo.
La ricevuta di pagamento di detta tassa dovrà essere esibita all’Agenzia delle Dogane ovvero all’impianto di distribuzione di carburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.
In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento è applicabile la sanzione dal 200% al 300% dell’importo non versato, oltre all’importo della tassa dovuta.
AEROMOBILI
È confermata l’istituzione di un’imposta erariale a carico dei proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori in leasing di aeromobili privati di cui all’art. 744, Codice della navigazione, immatricolati nel registro aereonautico nazionale, in base al peso massimo al decollo e fissato in € 450 per alianti, motoalianti, aerostati.
Nell’iter di conversione in legge è stata aggiunta la previsione che tale imposta è dovuta anche per gli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale se gli stessi sostano nel territorio nazionale per più di 48 ore.
Tale imposta va versata all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all’intero periodo di validità del certificato stesso.
Per i certificati in corso di validità alla data del 6.12.2011 e per quelli con rilascio/rinnovo tra tale data e il 31.1.2012, l’imposta va versata entro il 5.3.2012 (90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto).
Sono esenti dall’imposta gli aeromobili dello Stato e ad essi equiparati, di linea, del lavoro aereo, delle organizzazioni registrate, delle scuole di addestramento, dei centri di addestramento, degli Aero Club d’Italia e locali, dell’Associazione nazionale paracadutisti nonché gli apparecchi immatricolati dai costruttori in attesa di vendita e quelli destinati all’elisoccorso e all’aviosoccorso. Le modalità di versamento saranno definite dall’Agenzia con un apposito Provvedimento.
INDICAZIONE NEL MOD. UNICO DEL CANONE RAI
È confermato che, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento speciale alla radio o alla televisione (canone RAI), le imprese e le società dovranno esporre nel mod. UNICO:
• il numero di abbonamento;
• la categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di abbonamento;
• altri elementi eventualmente individuati dal Provvedimento di approvazione del mod. UNICO.
“POSSIBILE” AUMENTO DELLE ALIQUOTE IVA
È confermata la sostituzione dell’art. 40, comma 1-ter, DL n. 98/2011, che disponeva la riduzione dei regimi “di favore fiscale” nella misura del 5% per il 2012 e del 20% dal 2013 riguardanti qualsiasi imposta (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposte indirette, ecc.) e qualsiasi ambito (persone fisiche, imprese, società, ecc.), qualora entro il 30.9.2012 non fosse stata adottata la c.d. “Riforma fiscale”, con la previsione dell’aumento dell’aliquota IVA:
• dal 10% al 12% e dal 21% al 23% a decorrere dall’1.10.2012 e fino al 31.12.2013;
• dal 12% al 12,50% e dal 23% al 23,50% a decorrere dall’1.1.2014.
Tale incremento è certo per il 2012 mentre per il 2013 / 2014 è legato alla mancata adozione della predetta Riforma fiscale. È infatti previsto che l’aumento delle aliquote IVA non sarà applicato se entro il predetto termine sarà adottata la Riforma fiscale finalizzata al riordino e alla riduzione dei regimi agevolati attualmente vigenti “tali da determinare effetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto, non inferiori a 13.119 milioni di euro per l’anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dal 2014”.
IMPOSTA DI BOLLO CONTI CORRENTI E PRODOTTI FINANZIARI
Nell’iter di conversione in legge la disciplina relativa all’imposta di bollo dovuta sugli estratti conto bancari/postali e rendiconti di libretti di risparmio anche postali è stata nuovamente modificata. In particolare è disposto che, a decorrere dall’1.1.2012, l’imposta di bollo dovuta su detti estratti conto e rendiconti è così fissata:
• € 34,20 per i clienti persone fisiche;
• € 100 per i clienti diversi da persone fisiche.
L’imposta non è dovuta, per il cliente persona fisica, qualora il valore medio di giacenza annua non è superiore a € 5.000.
Inoltre a decorrere dall’1.1.2012, è stato (ri)modificato il comma 2-ter del citato art. 13 a seguito del quale “le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari, per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso” sono assoggettate all’imposta di bollo nella seguente misura:
• 1‰ annuo per il 2012;
• 1,5‰ a decorrere dal 2013.
Per dette comunicazioni la percentuale della somma da versare entro il 30.11.2012 ai sensi dell’art. 15-bis, DPR n. 642/72 è ridotta del 50%.
È inoltre previsto che:
• la comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti finanziari, anche non soggetti all’obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno, anche nel caso in cui non sussista un obbligo di invio o di redazione. L’imposta è comunque dovuta una volta all’anno o alla chiusura del rapporto;
• se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo va rapportata al periodo rendicontato;
• per le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, l’imposta è dovuta nella misura minima di € 34,20 e limitatamente al 2012 nella misura massima di € 1.200.
IMPOSTA DI BOLLO “SPECIALE” ATTIVITÀ SCUDATE
Nell’iter di conversione in legge è stata modificata l’imposta applicabile alle attività scudate. Ora, richiamando soltanto le attività finanziarie oggetto di emersione in applicazione di quanto previsto dall’art. 13-bis, DL n. 78/2009 e dagli artt. 12 e 15, DL n. 350/2001 (c.d. “scudo fiscale”) è previsto l’assoggettamento ad un’imposta di bollo speciale annuale del 4‰.
Per il 2012 e 2013 l’imposta in esame è pari rispettivamente al 10‰ e al 13,5‰.
L’imposta dovuta va determinata al netto dell’eventuale imposta di bollo ordinaria pagata sulla base della sopra citata disposizione di cui al comma 2-ter dell’art. 13.
Gli intermediari di cui all’art. 11, comma 1, lett. b), DL n. 350/2001 provvedono a:
• trattenere l’imposta dal conto del soggetto interessato ovvero ricevere provvista dallo stesso;
• versare l’imposta entro il 16.2 di ogni anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31.12 dell’anno precedente. Per il versamento da effettuare entro il 16.2.2012 il valore delle attività segretate è quello al 6.12.2011;
• segnalare all’Agenzia delle Entrate i soggetti per i quali non è stata applicata e versata la nuova imposta a causa della cessazione del rapporto o del mancato ricevimento della relativa provvista.
L’Agenzia, con un apposito Provvedimento, stabilirà le relative disposizioni di attuazione.
“PATRIMONIALE” SU IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERI
E’ stata introdotta, a decorrere dal 2011, un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti.
La nuova imposta:
• è a carico del proprietario dell’immobile ovvero del titolare di altro diritto reale sullo stesso;
• è dovuta in misura proporzionale alla quota e ai mesi di possesso, tenendo presente che il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero;
• è pari allo 0,76% del valore degli immobili.
Il valore dell’immobile è individuato nel costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, nel valore di mercato rilevabile nel luogo in cui lo stesso è situato.
Dall’imposta così determinata è deducibile, fino a concorrenza, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata allo Stato in cui è ubicato l’immobile.
Dal 2011 è istituita altresì un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti.
La nuova imposta:
• è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione;
• è pari all’1‰ per il 2011 e il 2012, e all’1,5‰ dal 2013, del valore delle attività finanziarie.
Il valore dell’attività finanziaria è costituito dal valore di mercato, rilevato al 31.12 di ciascun anno nel luogo in cui è detenuta, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.
Dall’imposta, calcolata come sopra, è deducibile, fino a concorrenza, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.
Il versamento delle nuove imposte sopra esaminate va effettuato entro il termine previsto per il saldo IRPEF (16.6 o 16.7.2012 con la maggiorazione dello 0,40%).
Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate all’emanazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di specifici Provvedimenti. Da quanto sopra è possibile comunque desumere che l’individuazione dei beni e delle attività finanziarie oggetto delle nuove imposte sarà effettuata sulla base di quanto indicato nel quadro RW del mod. UNICO.
AFFRANCAMENTO PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO
È confermata l’estensione anche alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2011 (2011 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) della possibilità, prevista dall’art. 23, comma 12, DL n. 98/2011, di riallineare i valori civili e fiscali mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 16%, dei maggiori valori delle partecipazioni i controllo, iscritti in bilancio a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali a seguito di un’operazione straordinaria effettuata nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2010 e nei precedenti. In tal caso:
• il versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato in 3 rate di pari importo:
• la prima entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il 2012;
• la seconda e la terza, rispettivamente, entro il termine per il versamento della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il 2014.
Nell’iter di conversione in legge è stato previsto che tali termini sono applicabili anche ai versamenti dell’imposta dovuta per il riallineamento relativo ad operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2010 o in quelli precedenti. In tali casi l’importo della rata dovuta va maggiorato degli interessi legali, calcolati dall’1.1.2011;
• il riallineamento ha effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare);
• sono applicabili, ove compatibili, le modalità attuative disposte dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 22.11.2011.
AUMENTO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IVS
E’ confermato, a decorrere dall’1.1.2012, l’aumento delle aliquote contributive degli artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS, ma in misura diversa rispetto a quanto originariamente previsto.
È ora infatti stabilito che le attuali aliquote saranno incrementate dell’1,3% dal 2012 e dello 0,45% annuale fino a raggiungere la misura del 24%.
TASSAZIONE INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO
È confermato che la quota delle indennità di fine rapporto di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) e c), TUIR, sia in denaro che in natura, di importo complessivamente eccedente € 1.000.000, il cui diritto alla percezione è sorto dall’1.1.2011, non potrà beneficiare della tassazione separata. Analogo trattamento (concorrenza al reddito complessivo) è riservato “in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali”.
AUMENTO CONTRIBUTO PEREQUAZIONE PENSIONI ELEVATE
Come noto l’art. 18, comma 22-bis, DL n. 98/2011 (c.d. “Manovra correttiva”) ha introdotto, per il triennio 2011 – 2013, l’assoggettamento dei trattamenti pensionistici corrisposti da Enti gestori di forme di previdenza obbligatorie ad un “contributo di perequazione” del 5% per gli importi superiori a € 90.000 e del 10% per gli importi superiore a € 150.000.
Nell’iter di conversione in legge il citato art. 18 è stato implementato con la previsione che per la parte eccedente € 200.000 detto contributo è dovuto nella misura del 15%.
PRESCRIZIONE “IMMEDIATA” DELLE LIRE IN CIRCOLAZIONE
È confermata “con decorrenza immediata”, e quindi dal 6.12.2011, la prescrizione delle banconote, biglietti e monete in lire ancora in circolazione per i quali l’art. 52-ter, D.Lgs. n. 213/98 aveva fissato al 28.2.2012 il termine ultimo per ottenere, presso la Banca d’Italia, la conversione in euro.
AUMENTO ALIQUOTA BASE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF
È confermato che, già a decorrere dal 2011, l’aliquota base dell’addizionale regionale IRPEF è aumentato dallo 0,9% all’1,23%.
Detto aumento è applicabile sia nelle Regioni a statuto ordinario che in quelle a statuto speciale nonché nelle Province autonome di Trento e Bolzano.
SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI
È confermato che, nell’ottica di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% di cui all’art, 15, comma 1, lett. g) e h), TUIR ovvero della deduzione dal reddito di cui all’art. 100, comma 2, lett. e) e f), TUIR per:
• le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione/protezione/restauro dei beni vincolati ex Legge n. 1089/39 e DPR n. 1409/63;
• le erogazioni liberali in denaro a favore di Stato, Regioni, Enti, fondazioni e associazioni riconosciuti che svolgono o promuovono attività di studio, ricerca, documentazione, divulgazione di rilevante valore culturale, artistico o scientifico;
la documentazione e le certificazioni attualmente richieste sono sostituite da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da presentare, dal richiedente, al Ministero per i beni e le attività culturali, attestante le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività e degli interventi oggetti delle citate detrazioni/deduzioni. Il Ministero provvederà quindi ad eseguire controlli a campione.